Favoreggiamento del Dipendente sull'abuso sessuale
Si configura il reato di favoreggiamento personale chi distrugge prove e cerca di persuadere il minore a non diffondere la notizia dell'abuso sessuale su minore di dieci anni da parte di un dipendente della scuola.
Corte di cassazione, Sezione Quarta penale, sentenza 22 dicembre 2011 n. 47809
Reclusione fino a 4 Anni
La pena è la reclusione fino al massimo di quattro anni.
Occultamento della Maestra Scuola Materna
Una maestra di scuola materna, S.A., venuta a diretta conoscenza del fatto che un dipendente della scuola abusava di bambine, anziché denunciarlo, ha distrutto delle prove (indumento intimo lacerato) e cercato di persuadere una vittima a non raccontare il fatto, neanche alla madre.
E’ stata quindi condannata dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, con sentenza emessa in data 28.05.2004, per reato di favoreggiamento personale nei confronti dell’autore delle violenze, a tre anni di reclusione, oltre alle pene accessorie ed al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili.
La Corte di appello di Napoli ha confermato, in data 28.04.2006, la sentenza del primo giudice, ma la Corte di Cassazione, con sentenza del 9.05.2007, ha accolto il ricorso per quanto riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto ha ritenuto che la Corte di appello avrebbe dovuto tener conto del fatto che l’imputata era incensurata e che adduceva, quale ragione del suo silenzio nella vicenda, il fine di evitare uno scandalo che avrebbe nociuto alla reputazione della scuola.
Tuttavia, la Corte d’Appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, con sentenza dell’11.11.2010, pur concedendo, secondo quanto indicato dalla Suprema Corte, le attenuanti generiche, ha ridotto la pena solo di due mesi e per questo la parte ha proposto nuovamente ricorso in Cassazione.
Estrema Gravità del comportamento
La ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione degli artt. 133 c.p. (che indica i criteri a cui deve attenersi il giudice per valutare la gravità del reato agli effetti della pena, fra i quali i precedenti penali e giudiziari e, in genere, la condotta e la vita del reo, antecedenti al reato), 62 bis c.p. (in materia di attenuanti generiche), 627 c.p.p. (che impone che al giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa) e, infine, 606 c.p.p., lett. e) (mancanza o manifesta illogicità della motivazione).
Secondo la ricorrente, infatti, la Corte territoriale è pervenuta alla determinazione della pena con argomentazioni illogiche e meramente apparenti, e aveva indicato in modo inadeguato le ragioni poste alla base del mancato riconoscimento, nella sua massima estensione, della diminuzione della pena conseguente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale, invece, pur riconoscendo, in sede di rinvio, le attenuanti generiche, ha ridotto la pena, rispetto a quella inflitta dal Tribunale, soltanto di due mesi di reclusione (in totale 2 anni e dieci mesi), in considerazione della estrema gravità del comportamento dell’imputata, che ha agito con modalità particolarmente abiette, tanto più alla luce dell’alta funzione di insegnante rivestita.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato la ricorrente al pagamento, oltre che delle spese processuali, di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Infatti secondo il Supremo Collegio il ricorso era palesemente infondato: la motivazione della Corte di appello di Napoli è da considerarsi congrua e assolutamente condivisibile, proprio per la gravità del comportamento e per la funzione rivestita dall’imputata.
Quanto all’entità della diminuzione della pena, la dosimetria della pena è di competenza del giudice di merito ed è quindi sottratta alla valutazione del giudice di legittimità.
La sentenza è senza dubbio condivisibile, data la gravità del comportamento tenuto dall’imputata, tanto più con riferimento al ruolo rivestito dalla maestra, che aggrava la sua posizione, stante l’obbligo di vigilanza che essa ha sui bambini affidati alla sua cura.
Collegamento con altre sentenze
Si segnalano alcuni arresti in materia di favoreggiamento.
Secondo Cass. pen., sez. VI, 17.10.1985, è dovere del cittadino riferire all'autorità investigatrice quanto egli conosce su reati o fatti che interessino la polizia giudiziaria e che abbiano rilevanza in ordine alla prova od all'identificazione del reo.
Per Cass. pen., Sez. VI, 7.10.2010, n. 37757, il reato di favoreggiamento personale può essere realizzato anche attraverso una condotta omissiva e quindi anche rispondendo in maniera consapevolmente reticente alle domande poste dalla polizia giudiziaria.
Ancora Cass. pen., Sez. VI, 10 aprile 2013, n.16391, ha affermato che in tema di favoreggiamento personale, l'aiuto deve essere positivo e diretto, in relazione allo scopo, ma non occorre che lo sia anche in rapporto alla persona aiutata, alla quale può benissimo prestarsi aiuto mediato; sicché si configura il reato in esame anche a carico di chi esercitata su un terzo pressione affinché quest’ultimo induca la vittima di un reato a non sporgere denuncia, sia quando le investigazioni dell'autorità non siano ancora iniziate o siano già avviate o addirittura terminate.
In particolare in materia di favoreggiamento personale con riferimento al reato di abuso sessuale su minori, Cass. pen. Sez. VI, n. 16391/2013 ha confermato il favoreggiamento da parte di un parroco che aveva consigliato alla madre di un minore abusato di non sporgere denuncia, poiché tale consiglio ha una obiettiva valenza elusiva, tenuto conto che per l’integrazione della fattispecie di favoreggiamento non è necessaria la dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, bastando la prova della idoneità oggettiva della condotta ad intralciare il corso della giustizia.
Cass. pen. n. 8937/2015 ha invece annullato la sentenza di condanna per favoreggiamento di un medico che, venuto a conoscenza, nella sua attività, di un presunto abuso, non lo aveva prontamente denunciato; l’annullamento è stato senza rinvio in quanto era già stata pronunciata sentenza di assoluzione a favore dell’imputato dell’abuso, in quanto si era accertato che il fatto non sussisteva; inoltre lo specifico ed ulteriore reato configurabile in quel caso, ossia l’omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell’art. 372 c.p., era prescritto.
Un delitto simile poi, qualora il favoreggiamento riguardi dichiarazioni, è quello di falsa testimonianza, la differenza col quale va collegata al momento in cui si attua la condotta, che nel caso del favoreggiamento si colloca nella fase delle indagini, e nella falsa testimonianza nel processo.
In tutti questi casi si deve essere assistiti da un avvocato penalista.
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