Avvocato Penalista Roma

Il soggetto che, mediante la propria condotta, integri la violazione di fattispecie incriminatrici previste dalle leggi in materia penale, necessita dell’assistenza di un Avvocato Penalista di Roma per la cura della sua situazione legale.

L’inosservanza dei precetti normativi indicati principalmente nel codice penale e nelle leggi collegate, ossia la commissione di un fatto costituente reato, comporta la necessità di ricevere consulenza ed assistenza ad opera di un avvocato competente in diritto penale; dunque, in grado di studiare il fatto criminoso per consentire alla parte di esercitare concretamente il diritto di cui all’articolo 24 Cost.

L’articolo 24 della Costituzione, al suo secondo comma, nell’affermare che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, individua uno dei valori preminenti garantiti dal nostro ordinamento giuridico.

Sussiste una strettissima relazione tra diritto di difesa ed assistenza tecnica nell’esercizio di tale diritto, vale a dire la necessità di far valere le proprie ragioni in giudizio, la parte sia sempre assistita da un professionista. In questa cornice si inserisce, appunto, la funzione dell’avvocato quale funzione di alto valore costituzionale.

Anche la persona offesa, vittima della condotta illegale altrui, si avvale, nell’esercizio dei propri diritti, dell’assistenza di un difensore penalista che le fornisca tutela nel processo penale.

Il reato come strumento della società

E’ agevole comprendere come tutta la materia del diritto penale sia connotata da innegabile delicatezza.

La legge penale, non può, e non deve ignorare la cultura e la spiritualità della società e ciò perché la legge è essa stessa espressione della volontà popolare.

La legge non soltanto non può prescindere, ma deve subordinarsi ad altre regole, quelle della morale sociale o del rispetto dei culti, e poiché queste regole non sono giuridiche, inevitabilmente si ripropongono i temi del rispetto delle differenze e dell’autonomia.

La prospettiva nella quale si presenta il fenomeno penale, è specificamente quella di extrema ratio: il ricorso alla normativa penale deve essere dettato dalla necessità e che dunque, prima di ritenerlo necessario, devono essere tentate vie di tutela diverse da quella che si risolve in una privazione della libertà individuale.

La delicatezza del diritto penale, richiede ovviamente che, l’avvocato penalista, operatore del diritto, possegga specifiche peculiarità.

Capacità di percezione

Il giurista che si occupa del diritto penale non deve più essere chiuso nel tempio della legalità, ma deve essere partecipe di una visione integrata del mondo, deve tener conto del contesto sociale.

Il mestiere, richiede il massimo dell’apertura mentale con approfondita capacità di percezione ed autocontrollo.

Chi svolge questa professione deve essere in grado di acquisire con il tempo la capacità di capire le persone e le caratteristiche della loro personalità, deve saper comprendere le loro motivazioni ed agire con forza e precisione possedendo una perfetta padronanza della materia e delle prassi delle sezioni penali del tribunale romano.

Consulenza Studio Legale Penale di Roma

Lo studio legale penale a Roma, qualora difenda una persona indagata della commissione di un reato, sia quando presti la propria assistenza alla persona offesa, svolge molteplici attività.

L’attività di consulenza ed assistenza in materia penale, si compone di differenti fasi che possono esser distinte in: fase di studio, fase di introduzione del procedimento, fase istruttoria procedimentale o processuale, fase decisoria e fase esecutiva connessa all’esecuzione della pena o delle misure cautelari.

Ciascuna di queste fasi scandisce temporalmente la prestazione professionale del legale e tutte quante, complessivamente considerate, caratterizzano una difesa completa.

La fase di studio comprende l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e le relazioni o pareri, scritti ovvero orali, precedenti gli atti di fase introduttiva e che possono anche esaurire tutta quanta l’attività.

Querela e Istanze Polizia di Roma

Successivamente, entrando nell’ambito più strettamente processuale, al difensore competono tutte quelle attività rientranti nella fase introduttiva. E’ qui che ritroviamo, appunto, gli atti quali esposti, denunce, querele, istanze, dichiarazioni, opposizioni, impugnazioni. Questi atti possono essere predisposti da un nostro avvocato penalista negli uffici di Roma.

Le attività del professionista penalista, diventano particolarmente complesse quando si entra nel pieno dell’istruttoria ed è pertanto richiesta la partecipazione o l’assistenza ad atti, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova.

Nella fase decisoria, solitamente si fanno rientrare le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.

Occorre tener presente che il professionista penalista, oltre a quanto indicato, può svolgere gran parte delle sue attività interfacciandosi con un soggetto detenuto in carcere; quindi, l’attività professionale verrà esercitata anche all’interno delle case circondariali (ci si riferisce, in particolare, a colloqui ed incontri).

Obiettivo degli Avvocati penalisti

Ruolo fondamentale degli avvocati penalisti, diversamente da quanto si pensi, è assicurare che la decisione degli Organi Giudiziari sia conforme a giustizia.

Ciò che connota maggiormente il ruolo e l’attività del difensore penale è rappresentato dal complesso degli strumenti processuali che consentono all’avvocato di esercitare le proprie funzioni in posizione di parità con l’accusa.

Così inteso, il ruolo del difensore non è più solo quello dell’oratore che confuta la tesi accusatoria con argomentazioni di natura meramente logico formale, ma diviene egli stesso soggetto dell'attività di indagine inerente all'esercizio della difesa penale.

Investigazioni ex art. 327 bis Codice Procedura penale

In tale contesto, la norma cardine è rappresentata dall'art. 327 bis c.p.p. che sancisce il diritto del difensore nominato, di svolgere investigazioni "per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito".

Le indagini difensive impongono un ruolo attivo al difensore penale, non più statico; egli stesso diviene ricercatore della fonte di prova. La disciplina dell’indagine difensiva, è oggetto degli articoli da 391 bis a 391 decies c.p.p., costituenti il titolo VI bis del Libro V del Codice di Procedura, Titolo introdotto “in blocco” dall’art. 11 della Legge 397/2000.

Si tratta, essenzialmente, della possibilità concessa al difensore e suoi ausiliari, di compiere attività tipiche di investigazione, documentazione dei risultati ed utilizzazione degli stessi al fine di esercitare il “diritto di difendersi affermando” oggetto di preminente studio da parte delle più recenti scuole di penalisti.

Paradigmatica è la disposizione di cui all’articolo 391 bis c.p.p. che consente all’avvocato ed ausiliari, di conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività difensiva, tipicizzando una triplice modalità di raccolta della fonte dichiarativa: colloquio non documentato, ricezione di una dichiarazione scritta preconfezionata ed assunzione di informazioni.

Ovviamente, queste attività possono esser compiute solo nell’ipotesi in cui l’indagato o la persona offesa dal reato sappiano dell’avvio del procedimento, ben potendo accadere che un processo inizi e prosegua senza che gli interessati ne siano informati.

Consulenze Tecniche e Scientifiche

L’accertamento giudiziario si compone anche degli apporti di cognizioni non giuridiche, degli accertamenti tecnici, che integrano lo schema processuale con gli orizzonti del saper tecnico-scientifico.

Precisamente, nel corso del procedimento, durante le indagini o durante il giudizio, può essere ravvisata la necessità di accertamenti tecnici, acquisizione di dati o valutazioni che presuppongono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche che non rientrano nelle tipiche cognizioni di giudice, pubblico ministero o difensore.

Gli articoli 220 e seguenti c.p.p., sono appunto dedicati alla perizia ed alla consulenza tecnica.

In materia si impone, innanzitutto, una distinzione fra i termini ‘perizia’ e ‘consulenza’; entrambi si riferiscono al medesimo mezzo di prova, consistente in indagini, accertamenti e valutazioni di natura tecnica, che, discrezionalmente, il Giudice, il Pubblico Ministero e le altre parti del processo penale possono disporre allorquando ciò appaia loro necessario. Tuttavia, mentre il perito è nominato dal Giudice (e, dunque, tale nomina si collocherà, sovente, nella fase del giudizio, che è successiva a quella delle indagini preliminari), il consulente è nominato dalle parti del processo penale.

Nell'ordinamento giudiziario italiano ciò che può assurgere a valore di prova scaturisce da ciò che gli esperti sono disposti a riferire durante il processo, ovvero attraverso le proprie consulenze durante i quesiti posti dal giudice e dalle parti processuali. Se in un processo la testimonianza dell'esperto non viene contestata da un altro esperto, il tribunale è portato a prendere atto di tale testimonianza. Conseguenza è che il giudizio potrebbe essere viziato dall'inesattezza dell'esperto.

Il sempre più elevato grado di tecnicismo dei processi, l’esito di molti dei quali è in grandissima parte legato ad accertamenti e valutazioni tecniche/scientifiche, comporta che gli ambiti dove può ravvisarsi la necessità di un parere specialistico sono i più disparati, pertanto, in un procedimento penale potrà assistersi alla nomina di criminologi, psichiatri, psicologi forensi, medici legali, esperti di balistica, tossicologi, genetisti foresi ed anche esperti contabili.

Gli attori del Processo Penale

Tra i soggetti del processo penale rientrano, oltre giudice, pubblico ministero ed eventuali consulenti dinanzi descritti, l’imputato e la persona offesa.

La nozione di imputato, è normalmente legata all’esercizio dell’azione penale. Nel procedimento ordinario assume tale veste la persona a carico della quale viene attribuita un’ipotesi di rinvio a giudizio, indirizzata dal p.m. al g.u.p. alla conclusione delle indagini preliminari, oppure nella citazione diretta a giudizio.

Essere imputato significa avere la titolarità di tutte le situazioni giuridiche che al soggetto così qualificato competono durante il processo: si diventa dunque imputati con l’inizio del processo per finire di esserlo quando il processo mette capo alla cosa giudicata.

Non tutti hanno l’attitudine ad essere imputati e nel diritto processuale vi sono sicuramente persone inidonee ad acquistare il ruolo dell’imputato, cosicché verso di loro non è configurabile un vero e

proprio esercizio della giurisdizione penale. Non può essere imputata anzitutto la persona giuridica, perché, allo stato attuale, nessuna norma del nostro ordinamento configura una sua qualsiasi responsabilità penale. Eguale, poi, è la condizione di soggetti totalmente immuni: Sommo Pontefice, capi di Stato esteri, agenti diplomatici e consolari, membri del Parlamento Europeo e della Nato.

Se, come detto, l’imputato è il soggetto cui si riferisca l’azione penale, durante il procedimento che precede l’esercizio dell’azione, si ha la figura chiamata nel codice persona sottoposta alle indagini o più brevemente indagato. La distinzione è formalmente posta in termini netti dall’articolo 61 c.p.p.

E’ molto importante individuare il momento a partire dal quale un soggetto si considera sottoposto alle indagini, in proposito, va chiarito come in parecchi casi non occorra affatto l’iscrizione del nome nel registro delle notizie di reato di cui fa menzione l’articolo 335 c.p.p. Talvolta, iscrizione ed acquisto della qualità coincideranno; nondimeno, prima ancora di ogni annotazione, è sottoposta alle indagini la persona all’atto stesso dell’arresto in flagranza o del fermo. Sottoposto alle indagini è perfino il soggetto nei cui confronti, sulla base magari di elementi frammentari ed incerti, si indirizzino concrete ricerche al fine di appurare se quei primi fragilissimi dati siano rafforzabili.

Per quanto concerne la persona offesa, questa non si deve confondere con il danneggiato. Ci si riferisce al titolare del bene la cui lesione, effettiva o potenziale, costituisce l’essenza del reato.

L’attuale normativa ha rafforzato il rilievo del soggetto in esame. Questo, durante il corso del procedimento, può presentare memorie dirette ad illustrare le ragioni che a suo avviso imporrebbero una certa decisione; inoltre, tranne che nel giudizio di Cassazione, egli ha la facoltà di indicare elementi di prova e di svolgere proprie investigazioni.

All’offeso compete poi l’esercizio dei diritti e delle facoltà che gli sono attribuiti da numerose previsioni. Ricordiamo il diritto di ricevere l’informazione di garanzia (art. 369 comma 1 c.p.p.), di nominare un proprio difensore (art. 101 c.p.p.), di partecipare col proprio difensore consulente agli accertamenti tecnici irripetibili disposti dal p.m.

Alla persona offesa va anche dato avviso dell’udienza preliminare, nella quale può intervenire ma non partecipare alla discussione, come del giudizio.

Codice penale

Il titolo terzo del primo libro del codice penale vigente tratta del reato.

L’articolo 39 c.p. avverte subito che il termine reato è generico e che esso si specifica nella distinzione tra delitti e contravvenzioni. La distinzione in parola è resa certa dalla legge, perché lo stesso art. 39 soggiunge che essa avviene “secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite” dal codice e precisamente dall’art. 17 c.p.: sono dunque delitti, i reati puniti con le pene principali dell’ergastolo, della reclusione e della multa; sono invece contravvenzioni, i reati puniti con le pene principali dell’arresto e dell’ammenda.

La legge penale offre quindi una distinzione nominalistica, basata cioè sul “nome” della conseguenza giuridica del reato. Questo non significa, però, che non sia ricavabile anche una distinzione qualitativa: esaminando le pene principali si può constatare, infatti, che quelle previste per i delitti sono più afflittive di quelle previste per le contravvenzioni; tale rilievo legittima la conclusione che i delitti rappresentano ipotesi di reato più gravi delle contravvenzioni.

La categoria degli illeciti contravvenzionali, tuttavia, non soffre di subalternità nei confronti dei soli delitti; dal 1965, ossia dalla prima legge di depenalizzazione, è in atto un suo graduale riflusso nel settore di origine, quello della polizia amministrativa.

Le contravvenzioni hanno svolto, fin dalle prime codificazioni, la duplice funzione che ad oggi le caratterizza: prevenzione di eventi nocivi per la collettività e regolamentazione di attività pericolose. Esse nascono, dunque, come strumenti di polizia intesa come amministrazione della vita sociale in forma coercitiva, e ciò ne legittimava il monopolio da parte dell’autorità amministrativa.

Questa è la prima e maggiore distinzione in tema di reati; si possono prendere in rassegna ulteriori suddivisioni. In primo luogo, è possibile individuare i “reati di pura condotta”, c.d. formali, i quali, secondo la concezione naturalistica, sono quei reati in cui manca l’evento, essendo sufficiente per la loro realizzazione il compimento di una determinata condotta (es. evasione). Per la concezione giuridica, invece, sono quei reati in cui vi è solo l’evento giuridico e non anche un evento inteso in senso naturalistico.

Abbiamo poi i reati di evento, c.d. materiali, che, sempre secondo la concezione naturalistica, sono quei reati per la cui configurabilità è richiesto, oltre all’azione o all’omissione, il verificarsi di un evento; invece, secondo la concezione giuridica, sono quei reati che presentano, oltre all’evento giuridico che non può mancare mai, anche un evento materiale. Si distingue, ancora, tra reati omissivi propri, per cui è necessaria e sufficiente la semplice condotta negativa del reo e reati omissivi impropri, per cui è necessario che il soggetto con la sua condotta negativa abbia causato un dato evento. Si è soliti distinguere tra reati di danno (vi è lesione del bene protetto dalla norma penale, c’è pregiudizio definitivo al bene che si vuole tutelare es. omicidio) e reati di pericolo (sussiste la semplice messa in pericolo del bene protetto dalla norma, non c’è pregiudizio definitivo es. incendio). Ultima classificazione è quella che vede da un lato i reati istantanei, ossia quei reati in cui l’evento si produce immediatamente, e reati permanenti, nei quali l’evento, e con esso la consumazione, perdura per un certo lasso di tempo (es. sequestro di persona a scopo di estorsione) o per volontà del reo.

Sanzione Penale: Reclusione e multa le più frequenti

Nell’ampio genus delle sanzioni giuridiche, giova distinguere, sul versante finalistico, quelle premiali dirette ad assicurare l’osservanza di un precetto attraverso un incentivo, offerto ai destinatari, ad aderirvi spontaneamente, da quelle punitive il cui obiettivo è sempre l’effettività della norma attraverso la prospettazione di un castigo da infliggere coattivamente al trasgressore.

La pena è una misura punitiva e consiste nella misura afflittiva irrogata all’autore di un reato in conseguenza dell’accertamento giurisdizionale di tale illecito.

Il nostro codice penale, ha suddiviso le pene in principali ed accessorie.

Le prime, consistenti in sanzioni detentive e sanzioni pecuniarie, vengono a loro volta suddivise dall’articolo 17 c.p. a seconda che accedano ad un delitto ovvero ad una contravvenzione.

Per il delitti sono previsti l’ergastolo, la reclusione e la multa, per le contravvenzioni l’arresto e l’ammenda.

L’ergastolo è la pena più grave tra quelle disciplinate nel nostro codice e consiste nella privazione della libertà personale per tutta la durata della vita. Il carattere perpetuo della sanzione è temperato dalla possibilità concessa al condannato, del quale possa tenersi sicuro il ravvedimento, di essere ammesso alla liberazione condizionale dopo aver scontato ventisei anni di pena.

La reclusione può estendersi da quindici giorni a ventiquattro anni ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e dell’isolamento notturno.

La multa è la sanzione pecuniaria prevista per i delitti e consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore ad € 5,16, né superiore ad € 5.164,00.

Come accennato precedentemente, il codice sanziona le contravvenzioni con la pena detentiva dell’arresto e la pena pecuniaria dell’ammenda. L’arresto si estende da cinque giorni a tre anni ed è scontato in uno degli stabilimenti a ciò destinati oppure in sezioni speciali.

Contemplata dall’art. 26 c.p., l’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore ad € 2, né superiore ad € 1032.

Le pene accessorie sono sanzioni penali interdittive, che comportano la perdita o la limitazione della capacità giuridica, o di un potere, o dell’attività del soggetto che le subisce.

Il carattere dell’accessorietà di tali sanzioni rispetto alle pene principali è, nell’ordinamento vigente, quello che realmente le accomuna e le contraddistingue rispetto ad altre tipologie sanzionatorie.

Venendo all’esame dei caratteri delle pene accessorie, si è ritenuto di poterli scorgere, non solo nella complementarietà e accessorietà rispetto alle pene principali ma anche nella indefettibilità ed automaticità della loro irrogazione in conseguenza della condanna.

Quanto alla durata, le pene accessorie sono perpetue o temporanee.

Si distinguono a seconda che vengano irrogate per un delitto o per una contravvenzione.

Sono pene accessorie per i delitti: l’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione da una professione o da un’arte, l’interdizione legale, l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, la decadenza o la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori.

Sono, invece, pene accessorie per le contravvenzioni: la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte, la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Pena accessoria comune ai delitti ed alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

L’interdizione dai pubblici uffici può essere perpetua o temporanea; presupposto per l’interdizione perpetua è la condanna all’ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, ovvero la dichiarazione di abitualità o professionalità nel delitto, o di tendenza a delinquere. L’interdizione perpetua priva il condannato: del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale e di ogni altro diritto politico; dei gradi e delle dignità academiche; degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico; di ogni pubblico ufficio e di ogni incarico no obbligatorio di pubblico servizio; dell’ufficio di tutore di minori o interdetti o di curatore di minori emancipati o di inabilitati.

L’interdizione a una professione o da un’arte, priva il condannato della capacità di esercitare determinate attività professionali per le quali sia richiesta una specifica abilitazione, permesso autorizzazione o licenza dell’autorità.

L’interdizione legale priva il condannato della capacità di agire, limitatamente ai dritti patrimoniali, con conseguente applicazione della disciplina civilistica dell’interdizione giudiziale.

L’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, consegue automaticamente alla sentenza di condanna alla pena della reclusione non inferiore a 6 mesi, quando il delitto sia stato commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio.

L’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione comporta il divieto di stipulare contratti con quest’ultima, se non per ottenere prestazioni di pubblico servizio.

La decadenza o la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori, consegue automaticamente alla sentenza di condanna per uno dei reati per i quali è espressamente prevista dalla legge, nonché alla condanna all’ergastolo.

N.B. Contro i provvedimenti di primo e secondo grado è possibile proporre ricorso rispettivamente presso la Corte d'appello di Roma e la Cassazione a Piazza Cavour.

I reati più allarmanti

I fatti di cronaca, che sensibilizzano fortemente la coscienza sociale, affrontano tematiche particolarmente delicate: con frequenza crescente si sente parlare di responsabilità medica, corruzione, abuso sui minori e bancarotta fraudolenta.

Responsabilità Medica

Il tema della responsabilità medica ha una storia lunga e significativa, deve riferirsi di un recentissimo intervento legislativo (D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla L. 8 novembre 2012, n. 189) che ha introdotto parametri univoci per la liquidazione del danno. L’articolo 3 del citato decreto, stabilisce che, l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve.

In tal modo, si è introdotta in ambito penale, la distinzione civilistica che differenzia i gradi della colpa.

Ancora, la disposizione sancisce che, in casi come quello delineato, resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 c.c.; il richiamo a questa norma è da intendersi in senso atecnico, riferito ad un generico obbligo di risarcire il danno in sede civile.

Appare evidente che due sono i tratti di nuova emersione: da un lato, come accennato, la distinzione tra colpa lieve e colpa grave, per la prima volta normativamente introdotta nell’ambito della disciplina penale dell’imputazione soggettiva. Dall’altro, la valorizzazione delle linee guida e delle virtuose pratiche terapeutiche, purché corroborate dal sapere scientifico.

La vera carica innovativa dell’intervento legislativo (c.d. Legge Balduzzi), consiste nella delimitazione della responsabilità del sanitario alle sole ipotesi di colpa grave.

Bancarotta Fraudolenta

Non può essere trascurato un cenno al reato fallimentare di bancarotta fraudolenta.

In linea generale, i reati fallimentari sono costituiti da condotte che tendono a frustare la finalità della procedura concorsuale ossia la ricostruzione documentale e materiale del patrimonio di una impresa al fine di soddisfare la massa dei creditori.

La differenza fondamentale, difatti, tra i reati societari e quelli fallimentari risiede proprio nella circostanza che i primi sono costituiti, di fatto, da reati di falso (false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno alla società, ai soci o ai creditori; aggiotaggio ecc), i reati fallimentari, invece, non si realizzano al di fuori di una crisi d’impresa e/o di azienda.

Rientrano nel genus dei reati fallimentari sia il delitto di bancarotta (nelle sue numerose forme) sia quello di ricorso abusivo al credito.

Un tipico reato fallimentare è la bancarotta, che può essere fraudolenta o semplice. La bancarotta fraudolenta è un reato di pericolo che consiste, essenzialmente, nell’aver cagionato, assai prima dello stato di insolvenza o del fallimento, il depauperamento dell'impresa, per averne destinato le risorse ad impieghi estranei all'attività della società. La rappresentazione e la volontà dell'agente debbono perciò inerire alla diminuzione del patrimonio, non nel senso di doversi astenere da comportamenti che abbiano in sé margini di potenziale perdita economica, ma da quelli che comportino diminuzione patrimoniale senza trovare giustificazione nella fisiologica gestione dell'impresa.

Corruzione

Necessita di essere spiegato, quantomeno in poche battute, dato l’enorme rilievo che assume nella realtà quotidiana, il fenomeno corruttivo.

Il nucleo fondamentale della normativa italiana di contrasto al fenomeno, è contenuto nel codice penale, dove, nel Libro II, Titolo II, capitolo I, sono disciplinati i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione. Tutta la materia è stata oggetto di un’importante opera di riforma (attuata con L. 190/2012) tesa principalmente ad adeguare la normativa italiana alle direttive internazionali.

In primo luogo, viene in evidenza l’articolo 318 c.p., che disciplina la corruzione per l’esercizio di una funzione: trattasi di reato plurisoggettivo a concorso necessario, si verifica quando un soggetto privato ed un funzionario si accordano perché il primo corrisponda al secondo un compenso o altra utilità non dovute per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (articolo 318 c.p.).

La corruzione propria, di cui all’articolo 319 c.p., è la forma più grave di corruzione perché danneggia l'interesse della pubblica amministrazione ad una gestione che rispetti i criteri di buon andamento ed imparzialità. Trattasi di reato che si perfeziona quando il pubblico ufficiale riceva o accetti la promessa di denaro o altra utilità per omettere, ritardare o compiere un atto contrario ai doveri di ufficio. Fra l'illecito compenso e l'atto amministrativo "venduto" deve intercorrere un rapporto di sinallagmaticità, una certa proporzione; pertanto, l'atto o il comportamento amministrativo, oggetto dell'illecito accordo, se non individuato ab origine deve essere almeno individuabile.

Detta individuazione si realizza anche quando la controprestazione della promessa o della dazione di denaro o di altra utilità sia integrata da un generico comportamento del pubblico ufficiale, purché rientrante nella competenza o nella sfera di intervento dello stesso e suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli, non preventivamente fissati o programmati, ma appartenenti pur sempre al genus previsto.

Sfruttamento della Prostituzione

Se il fenomeno corruttivo dilaga nella realtà odierna, non di meno può dirsi dei reati di abuso sui minori, anche questi oggetto di riforma con L. 172/2012, attuativa della Convezione di Lanzarote del 2007 a protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali.

In dettaglio, la riforma ha proceduto a modificare i reati contro la libertà sessuale del minore, introducendo una nuova figura di reato (nuovo art. 609 undecies, «Adescamento di minorenni») estendendo l’area applicativa delle fattispecie di «Atti sessuali con minorenne» (art. 609 quater) e di «Corruzione di minorenne» (art. 609 quinquies), e procedendo ad una complessiva riscrittura del sistema di pene accessorie e misure di sicurezza applicabili a tutti i reati contro la libertà sessuale (art. 609 novies, «Pene accessorie ed altri effetti penali»).

In materia di delitti contro la personalità individuale, è stato riformulato, in maniera più analitica e con l’individuazione di due distinte sotto-fattispecie, il reato di «Prostituzione minorile» (art. 600 bis); è stata per la prima volta fornita una definizione legislativa di «Pornografia minorile» e si è ampliato l’ambito applicativo del corrispondente delitto (art. 600 ter); è stato complessivamente rivisto il sistema delle circostanze, delle pene accessorie e delle misure di sicurezza applicabili a tutti i delitti della sezione (art. 600 septies, art. 600 septies.1, art. 600 septies.2, art. 602 ter).

Una modifica importante è stata la codificazione – valida tanto per i reati di violenza sessuale su minori (art. 609 sexies), che di prostituzione o pornografia minorile (art. 602 quater) – del principio per cui l’ignoranza dell’età della persona offesa scusa solo qualora si tratti di ignoranza inevitabile.

Particolarmente significativa, nell’ottica di questa riforma, è l’introduzione della nuova fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 609 undicies c.p che punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adeschi un minore di anni sedici.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Microcriminalità

 Le fattispecie criminose appena descritte, si riferiscono alle materie oggetto di ampia divulgazione anche nei recenti fatti di cronaca; tuttavia, è utile dar conto del fatto che, i reati più ricorrenti nella microcriminalità, sono ben altri.

Furto

Non può non esser citato, come primo fra tutti, il reato di furto ex art. 624 c.p.

Questa norma punisce con la multa e con la reclusione fino a 3 anni, chiunque si impossessi di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri.

Il bene giuridico tutelato, è ovviamente rappresentato dal patrimonio e si richiede, quale elemento soggettivo necessario a configurare il reato, oltre al dolo generico, consistente nella coscienza e volontà dell’azione, il dolo specifico costituito dallo scopo di trarre profitto dalla sottrazione.

Il dolo specifico del reato di furto è integrato dalla finalità di percepire dal bene asportato un’utilità diretta, non mediata, anche se non di carattere patrimoniale o economico.

La sottrazione di un oggetto, fatta con intento puramente scherzoso, cioè per il gusto di causare al proprietario di esso un momentaneo dispiacere o un disappunto per la perdita subita e poi la lieta sorpresa all’atto della restituzione, non può integrare l’ipotesi di furto in quanto il detto intento è incompatibile con il fine di trarre profitto alcuno per sé o per altri dalla cosa sottratta e, quindi, esclude il dolo specifico.

Rapina

Parimenti, connota senza dubbio la microcriminalità, il delitto di rapina ex art. 628 c.p.

La norma sanziona chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessi, mediante sottrazione, della cosa mobile altrui; è altresì punito colui

che adoperi violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.

L’art. 628 c.p. prevede due distinte figure di reato, la rapina propria (co. 1) e la rapina impropria (co. 2) che, uguali negli essenziali elementi oggettivi, differiscono per la fase dell’iter criminis in cui viene esercitata la violenza o minaccia e per la differente direzione della stessa.

Il delitto può essere commesso non solo in danno del proprietario o del possessore della cosa sottratta, ma anche di chi ne dispone, sia pure momentaneamente, a qualsiasi titolo. La violenza o minaccia può indirizzarsi, peraltro, ad un soggetto diverso rispetto a colui che detiene la res.

Sotto il profilo dell’elemento psicologico, per la rapina propria si richiede da parte dell’autore la coscienza e volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene attraverso l’uso della violenza o minaccia. Occorre, altresì, il dolo specifico rappresentato dal fine di trarre, per sé o per altri, un ingiusto profitto, di carattere non necessariamente patrimoniale.

Anche la rapina impropria si caratterizza per il perseguimento del medesimo fine di profitto, unitamente, però, alla consapevolezza dell’agente di usare la violenza o minaccia per raggiungere e consolidare un potere di fatto autonomo sulla res, ovvero per sottrarsi alle conseguenze processuali o penali del commesso delitto.

Truffa

Anche il reato di truffa, ex art. 640 c.p., può rientrare nel decalogo dei reati particolarmente diffusi nella microcriminalità.

Precisamente, commette il reato, chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La truffa è il tipico delitto fraudolento contro il patrimonio, è la frode per eccellenza. La peculiarità del delitto in parola consiste nell’inganno da parte del truffatore con il quale una persona viene indotta a compiere un atto che può essere sia positivo che negativo, da tale comportamento si ha una diminuzione del patrimonio della “vittima”, con profitto di chi agisce o dell’agente.

Il consenso della vittima viene carpito fraudolentemente, pertanto, questo reato si distingue sia dal furto che dall’appropriazione indebita.

Omicidio

Finora si è proceduto a descrivere tipologie di reati diversificate anche in tema di bene giuridico leso e tutte socialmente disdicevoli.

Malgrado ciò, quando si parla di reati efferati, feroci, sicuramente vengono in rilievo quelli che sono i delitti contro la persona, primo fra tutti l’omicidio di cui all’articolo 575 c.p.

La disposizione penale punisce con la reclusione non inferiore ad anni 21, chiunque cagioni la morte di uomo.

L’omicidio volontario, contemplato dall’articolo in commento, si caratterizza per la sussistenza dell’animus necandi, ai fini del quale, è necessaria e sufficiente la dimostrazione che l’agente si rappresenti la morte come conseguenza diretta della sua azione od omissione, e quindi la voglia in ogni caso; ovvero che si rappresenti l’evento morte come indifferente rispetto a quello di lesioni. L’elemento soggettivo dell’omicidio volontario è dunque costituito dal dolo intenzionale, nelle sue degradazioni del dolo diretto o eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta; il dolo deve sussistere al momento dell’azione e perdurare durante tutta la durata della stessa.

Nella cronaca nel nostro Paese, sono stati molti i delitti seriali che hanno terrorizzato la collettività, ma raramente i casi hanno addirittura scosso le abitudini dell’opinione pubblica.

Nel caso noto come “il mostro di Firenze”, la mattanza delle coppie di innamorati, pose importanti interrogativi sulla sicurezza degli adolescenti.

Dal 1968 al 1985 la provincia di Firenze fu sconvolta da otto duplici omicidi. Un macabro rituale che presentava, nel passare degli anni, elementi in comune inquietanti: ad essere uccisi erano sempre giovani fidanzati che si erano appartati in zone isolate in cerca di intimità, la ragazza era sempre quella ad avere la peggio con mutilazioni e un accanimento sul corpo. Il Mostro di Firenze, questo l’appellativo in codice che i media attribuirono al misterioso serial killer.

Nel caso citato si è parlato di killer seriale sia per il modo di agire del carnefice, connotato da una certa programmazione, sia per la notevole capacità di sottrarsi alle indagini.

A distanza di anni, ancora oggi la vicenda di questi plurimi omicidi aggravati, può esser citata come esempio di uno dei più efferati delitti che hanno sconvolto la nostra penisola.

Riserva di legge

In ambito penale, vige incontrastato in principio della riserva di legge, che esprime il divieto di punire un determinato fatto in assenza di una legge preesistente che lo configuri come reato e che ne preveda la relativa sanzione Questo è ricavato dal comma 2 dell’articolo 25 Cost., a tenore del quale “nessuno può esser punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso” e dall’articolo 1 c.p., secondo cui “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”.

Occorre verificare se con il principio di riserva di legge sia compatibile il riconoscimento, quali fonti della norma penale, di taluni atti o fatti di produzione normativa diversi dalla legge in senso stretto.

Nel concetto di legge di cui all’articolo 25 comma 2 Cost., va senz’altro ricompresa la legge costituzionale. Le leggi costituzionali, potendo avere qualsiasi contenuto, possono fra l’atro prevedere reati e le relative sanzioni, si differenziano dalla legge ordinaria solo in quanto emanate dal Parlamento attraverso un procedimento complesso che rafforza il controllo politico delle minoranze.

Per quanto riguarda i decreti legge, l’attitudine di questo particolare strumento normativo ad incidere nella materia penale è a tutt’oggi riconosciuta dalla dottrina maggioritaria, oltre che attestata da una prassi applicativa per l’appunto connotata dal frequente ricorso al decreto-legge quale fonte di nuove incriminazioni.

Anche il decreto legislativo delegato è stato incluso favorevolmente tra le fonti penali. La questione, all’inizio dibattuta, è stata esaminata da Corte Cost. 30 aprile 2003 n. 134 schieratasi apertamente per la piena ammissibilità dell’intervento legislativo delegato in materia penale.

La dottrina e la giurisprudenza, prendendo le mosse dall’articolo 78 Cost., secondo cui le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari, sono pacifiche nel ritenere che i decreti governativi in tempo di guerra costituiscano una categoria di atti normativi del potere esecutivo che, previa delega del Parlamento, possono emanare norme penali.

E’ esclusa, invece, l’inclusione delle leggi regionali nel novero delle fonti del diritto penale.

Per quanto concerne, invece, il diritto processuale penale, il sistema delle fonti appare così articolato:

- la Costituzione e le eventuali leggi costituzionali che la modificano o la integrano a seconda dei casi.

Le norme della Costituzione sono vincolanti a tutti gli effetti e la loro inosservanza nella redazione di una norma processuale penale comporta l'illegittimità costituzionale di quest'ultima (art. 136,1 Cost.).

Fonti Costituzionali

Molte norme costituzionali contengono disposizioni di natura garantistica; si ricordino, a titolo di esempio, l’articolo 13 Cost. che prevede l’inviolabilità della libertà personale, l’articolo 15 Cost sulla libertà e segretezza della corrispondenza, l’articolo 24 sull’inviolabilità del diritto di difesa, l’art. 25 comma 1 che sancisce il principio de giudice naturale precostituito per legge, l’art. 27 comma 2 che prevede la presunzione di non colpevolezza, l’articolo 97 comma 1 che prevede l’imparzialità della pubblica amministrazione e, quindi, anche dell’amministrazione della giustizia, l’articolo 111 che, dopo la legge costituzionale 23 novembre 1999 n 2, attribuisce rilevanza ai principi del “giusto processo” consacrati nell’articolo 6 della Convezione Europea dei diritto dell’Uomo, l’articolo 112 che prevede l’obbligatorietà dell’azione penale.

-Le fonti internazionali: sono fonti del diritto penale, le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, direttamente ed immediatamente efficaci nell’ordinamento italiano in forza dell’articolo 10 Cost. Ancora, rientrano nel novero delle fonti del diritto processuale, le norme del diritto internazionale pattizio, ratificate e rese esecutive in Italia. - Fonti primarie: tra queste occorre citare, innanzitutto, il codice di procedura penale, emanato il 22

settembre 1988 ed entrato in vigore il 24 ottobre 1989. Ancora, le leggi ordinarie: si tratta di leggi statali in senso stretto perché le regioni non possono provvedere in materia di procedura penale e in materia penale.

- decreti leggi e decreti legislativi.

Tra le fonti secondarie, invece, ricordiamo i regolamenti ed i bandi militari in tempo di guerra. Non sono invece vere fonti, la consuetudine, che non ha valore di fonte di diritto processuale penale, a meno che non venga espressamente richiamata dalla legge e la prassi giudiziaria, che viene seguita normalmente nell’esplicazione di determinate attività processuali e dalla quale, però, ci si può liberamente discostare.


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