Avvocato Gestione rifiuti senza autorizzazione
L’attività non autorizzata di gestione dei rifiuti è prevista all’art. 256 del codice dell’ambiente e comprende la raccolta, lo smaltimento e il commercio illecito di rifiuti, ovvero la creazione e l’utilizzo di discariche abusive.
Esso costituisce reato di pericolo, sicché la valutazione in ordine all’offesa al bene giuridico protetto va retrocessa al momento della condotta, secondo un giudizio prognostico ex ante, essendo irrilevante l’assenza in concreto, successivamente riscontrata di qualsiasi lesione.
Il comma primo dell’art. 256 sancisce una pena per il soggetto che effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazionedi rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione.
La norma pone problemi in ordine alla tipologia di agente, essendo stata sostenuta ora la natura di reato comune, ora quella di reato proprio. La prima tesi si è basata sul dato letterale con cui il legislatore esordisce, ossia il pronome “chiunque”, che renderebbe responsabile anche colui che esercita l’operazione di gestione in modo secondario o consequenziale all'esercizio di un'attività primaria.
Dottrina e giurisprudenza maggioritarie hanno criticato la qualificazione della disposizione in esame quale reato comune, facendo leva sull’obbligo di iscrizione nell’albo nazionale gestori ambientali. L’iscrizione rende lecita la condotta e determina l’individuazione dei soggetti responsabili, facendo sì che “chiunque” sia in realtà un soggetto definito all’interno delle maglie di una lista di persone autorizzate. In tal modo non cambia la natura del reato che richiede la specializzazione della qualifica.
Nessun dubbio pone il secondo comma, qualificando il reato come proprio. Esso determina una pena per i titolari di imprese e responsabili di enti che abbandonanoo depositano in modo incontrollato i rifiuti; ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
A questo proposito è da precisare che la qualifica soggettiva è rivestita da qualunque soggetto che abbandoni il rifiuto nell'ambito di un'attività economica esercitata ed organizzata, anche di fatto. Non è necessaria una qualificazione formale sua o dell'attività medesima, essendo la norma estesa ad ogni impresa avente le caratteristiche di cui all'articolo 2082 c.c. Il reato in questione si può inoltre verificare in forma attiva o passiva quando, per l’omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti, il titolare si rende responsabile dell’obbligo giuridico di impedire l’evento (art. 40, 2 comma c.p.).
Il comma 3 della norma in oggetto si riferisce alla condotta di realizzazione o gestisce di una discarica non autorizzata; è un reato permanente e può realizzarsi con condotta commissiva.
La fattispecie di cui al 4 comma non ha natura circostanziata bensì di reato autonomo, integrante un’ipotesi attenuata rispetto alle fattispecie di cui ai precedenti tre commi. La contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni è reato formale di pericolo e si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l’attività autorizzata di gestione dei rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico protetto.
Arresto fino a 3 anni e 52 mila euro di multa
L’art. 256 commi 1-4 costituisce una contravvenzione le cui pene sono differenti a seconda della tipologia di attività illecita posta in essere. Per il reato ex commi 1 e 2 è previsto l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimilaeuro per rifiuti non pericolosi; l’arresto va da sei mesi a due anni e l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimilaeuro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Al comma 3 è invece prevista la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro mentre,se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi la pena dell'arresto va da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
Il comma quattro prevede infine un trattamento sanzionatorio più mite in quanto riduce della metà le pene dei commi precedenti, nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizionicontenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizionirichiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
Querela smaltimento abusivo di rifiuti
I reati ambientali sono perseguibili d’ufficio.
La macchina giudiziaria si può infatti attivare a prescindere da una denuncia del privato, che tuttavia può sempre pervenire ai sensi dell’art. 333 c.p.p.
L’obbligo di denuncia sussiste in alcuni casi, come quelli che vedono coinvolti gli incaricati di pubblico servizio, nei cui confronti risulta applicabile l’art. 331 c.p.p. Quest’ultimo dispone infatti che tali soggetti, i quali nell'esercizio delle loro funzioni, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito, hanno l’obbligo di presentare denuncia all’autorità, integrando, in mancanza, il reato di cui all’art. 362 c.p. Rivestono tale qualifica i dipendenti degli enti che gestiscono rifiuti, in quanto svolgono un’attività di servizio pubblico.
La querela dovrà contenere: il presunto soggetto che ha smaltito/trattato i rifiuti in modo non conforme, il luogo dove tale reato è stato compiuto, le modalità con cui l’azione è avvenuta (ad es. con o senza vigilanza, da uno o più soggetti), cosa è stato visto trattare dal querelante (a titolo di esempio il percolato, del vetro, rifiuti pericolosi, organici, plastica, rifiuti tossici).
L’obbligo di denunciare le attività illecite sussiste non sono nel caso di attività private, ma – a maggior ragione - nell’ipotesi di società partecipate o municipalizzate.
In entrambi i casi, infatti, esse gestiscono il servizio pubblico relativo alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e quindi offrono servizio alla collettività. Operano di solito a livello territoriale-comunale e, quali strutture societarie, dispongono di personale apicale, responsabile dell’attività stessa.
Il presidente o, in generale gli amministratori sociali, sono infatti coloro che hanno il compito di far sì che tutto avvenga regolarmente e rispondono dei reati commessi dall’ente.
Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione del rifiuto
L’elemento materiale del reato di gestione illecita di rifiuti ha natura complessa in quanto comprende le attività non autorizzate di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione del rifiuto. Esse sonodefinite dall’art. 183 c. ambiente e determinano l’integrazione della contravvenzione dal punto di vista oggettivo.
La raccolta consiste in un comportamento di prelievo, cernita e preparazione del materiale, diretto all’accorpamento o al trasporto dello stesso, che consiste nella movimentazione degli scarti da un’area (anche privata) ad un’altra.
Con il termine recupero si intende qualsiasi operazione il cui principale ruolo sia di permettere agli scarti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione.
La raccolta ha un carattere più generico rispetto allo smaltimento, ossia ogni operazione che va dal momento della produzione del rifiuto a quella della sua eliminazione.
È, infine, commerciante l’impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e vendere il materiale, mentre nella definizione di intermediario sono inserite le imprese che dispongono il recupero o lo smaltimento per conto di terzi.
Per quanto concerne il secondo comma dell’art. 256,il reato è integrato dallo stoccaggio e smaltimento di materiali eterogenei, ammassati alla rinfusa, su un’area rientrante nella disponibilità dell’imputato, ovvero dal mancato rispetto del termine periodico di smaltimento delle acque reflue industriali in apposita vasca di raccolta. Il reato sussiste anche in presenza della violazione della normativa sulla messa in riserva (D.M. 5 febbraio 1998) attesa l’esigenza di conservare separatamente i rifiuti dalle materie prime e dal prodotto finito. Qualora tale attività non avvenga in maniera occasionale o limitata, bensì sia sistematica ed organizzata si è in presenza del reato di cui al 3° comma, ossia di gestione di discarica abusiva.
La discarica, ai sensi del d. lgs. 36/2003, è un’area di deposito sopra o sotto il suolo adibita allo smaltimento di rifiuti. I rifiuti permangono per un certo periodo di tempo in tale luogo, che viene utilizzato per continui scarichi, anche intervallati nel tempo,senza provvedere ad una successiva lecita destinazione ad operazioni di smaltimento o di recupero.
Raccolta differenziata e Discariche abusive
La gestione dei rifiuti comprende l’insieme delle regole che riguardano il processo dei rifiuti. Questo va dal momento della produzione fino alla destinazione finale degli scarti e comprende varie fasi, previste e disciplinate dal codice dell’ambiente.
Il materiale di scarico deve innanzitutto essere raccolto. Spesso la raccolta viene fatta (obbligatoriamente o per coscienza civile) in maniera differenziata consentendone la diversificazione già a monte. Mediante questa semplice operazione risulta facilitato il riutilizzo del rifiuto, in quanto, in base alla tipologia, viene destinato alle varie sedi per il suo trattamento.
Risulta fondamentale, infatti, reimpiegare il materiale esistente, risparmiando le risorse naturali (fonti primarie) e riducendo l’ulteriore produzione di rifiuti stessi. Essi quindi possono essere riciclati e trattati o eventualmente utilizzati per produrre energia o bruciati ed utilizzati come combustibile negli inceneritori. Quando ciò non sia possibile, vengono depositati in una discarica in maniera permanente. Quest’ultima, però, deve essere un luogo appositamente creato allo scopo, configurando, diversamente, il reato di realizzazione e utilizzo di discarica abusiva (art. 256 comma 3).
L’interesse mostrato verso la salute umana e ambientale dimostra come ogni operazione riguardante i rifiuti, posta in essere non conformemente a legge, debba essere punita. È per questo motivo che il legislatore ha predisposto innanzitutto l’obbligo di munirsi di autorizzazione, provvedimento amministrativo garante che il soggetto che gestisce i rifiuti abbia i requisiti di professionalità ed esperienza per la mansione di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento (art. 256 comma 1 t.u. ambiente). In secondo è necessario che le aziende di smaltimento rifiuti lavorino seguendo le normative e abbiano cura di non abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti o di non immetterli in acque superficiali o sotterranee in violazione delle disposizioni di legge (art. 256, comma 2).
Criminalità organizzata di stampo mafioso
Il soggetto che compie reati ambientali è spesso legato alla criminalità organizzata anche di stampo mafioso, comprese le ecomafie, organizzazioni dedite al traffico di rifiuti e allo smaltimento illegale degli stessi. Al vertice della struttura spesso figurano imprenditori di società e amministratori territoriali, a dimostrazione dell’esistenza di un profilo di reato di corruzione e abuso di ufficio.
Il meridione è l’area in cui i clan sono maggiormente radicati e quindi è qui che il problema si presenta maggiormente, con danni all’ambiente nelle zone del Lazio, Sicilia, Puglia, Campania, Calabria, senza escludere Lombardia e Friuli Venezia Giulia.
L’ecomafia non è l’unica protagonista del settore. Spesso al centro di inchieste vi sono imprese private, amministratori locali e organi di controllo corrotti.
Qualunque sia l’autore, quello che rimane è sempre l’inquinamento della natura con relativi danni alla salute delle persone delle zone limitrofe.
22 Miliardi di euro da reati ambientali
Secondo le stime di Legambiente ammontano a 29.293 i reati ambientali accertati, per un giro d’affari pari a 22 miliardi di euro. Sono in aumento le infrazioni nel settore dei rifiuti,dovuti anche ad una maggiore collaborazione tra clan e governanti del territorio che alimentano il fenomeno della corruzione.
Il business dell’ecomafia continua a proliferare nel nostro Paese con la Puglia in testa alla classifica regionale degli illeciti, il Lazio la prima regione del centro Italia, la Liguria la prima del Nord.
La buona notizia è che, contrariamente al segno negativo che gli illeciti commessi sul territorio campano negli ultimi anni hanno lasciato nell’opinione pubblica, si registra un calo dei reati ambientali in Campaniae in misura maggiore nella provincia di Napoli.
L’emergenza rifiuti in questa zona della penisola, ha con molta probabilità svegliato le coscienze di cittadini e politici che hanno fatto in modo di arginare il fenomeno. Le cifre tuttavia sono ancora esorbitanti e mostrano come la c.d. ecomafia sia una fonte di guadagno non indifferente per i clan che fanno girare gli affari nel settore.
Sequestro Preventivo Fincantieri scarti lavorazione
Un caso di cronaca del 2015 fa ha riguardato il Blitz alla Fincantieri di Monfalcone per gestione di rifiuti non autorizzata.
Il comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente di Udine ha effettuato un sequestro preventivo di alcune aree di proprietà del cantiere Fincantieri.
L’indagine ha riguardato la gestione degli scarti di lavorazione nelle navi prodotti dalle ditte subappaltatrici, prive però dell'autorizzazione a gestire i rifiuti. La contestazione riguarda in particolare il deposito temporaneo dei rifiuti nell’area suddetta, ove gli stessi vengono ammassati e quindi rimossi da parte di un'altra ditta subappaltatrice.
Guardate cosa è successo nel 2015 in un porto del litorale romano.
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