Violenza Sessuale di Gruppo
Nella violenza sessuale di gruppo non conta che gli atti sessuali siano commessi uno per volta, essendo sufficiente la consapevolezza del contesto in cui si pone in essere la condotta unitamente agli altri, assume rilevanza la forza intimidatoria e l’efficacia coercitiva esercitata da una pluralità di persone sulla vittima degli abusi.
Non occorre un accordo preventivo per la commissione del reato.
Lo sgravio di pena per i casi di minore gravità prevista per i reati di violenza sessuale, è incompatibile con la violenza sessuale di gruppo.
Le risultanze di altra pronuncia non hanno efficacia vincolante in ordine all’accertamento dei fatti.
Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza 21 giugno 2011, n. 24809
Reclusione da 6 a 12 anni
La pena prevista per il reato di violenza sessuale di gruppo è la reclusione da sei a dodici anni, più pene accessorie.
Sesso in gruppo senza il consenso
Tra la giovane P.M. e quattro amici, G.M., B.G. e G.F, maggiorenni, e F., minorenne, si erano svolti atti sessuali nella casa di uno di questi. Questi i fatti incontestati. Punto controverso è stato invece l’esistenza di consenso da parte della ragazza, o, viceversa, di violenza sessuale.
Infatti, secondo il narrato di P., lei era stata invitata ad una festa, a cui avrebbero dovuto essere presenti anche altre ragazze; le sarebbe stato offerto del vino, che la faceva sentire male essendo astemia; aveva subito un approccio invadente da parte di uno dei ragazzi mentre si recava in bagno, che aveva respinto; aveva sì praticato ai ragazzi dei massaggi che aveva precedentemente raccontato di aver intrattenuto in un campo estivo per bambini, ma era evidente che da parte sua non c’era niente che avesse a che fare con la disponibilità ad atti sessuali.
Poi i ragazzi avevano iniziato a spogliarla, toccarla e baciarla anche nelle parti intime toccandosi essi stessi, mentre lei chiedeva di smettere in quanto si sentiva male ed appena si era ripresa aveva lasciato l’abitazione, accorgendosi di avere i pantaloni bagnati.
Querela per violenza sessuale
Tornata a casa si era confidata con un amico, il quale, d’accordo, fingendosi il suo fidanzato, il giorno successivo, aveva telefonato ai ragazzi, chiedendo spiegazioni. La ragazza, che si era incontrata con due dei ragazzi, aveva assistito alla telefonata e li aveva tranquillizzati, dicendo che non li avrebbero denunciati.
Tuttavia, dopo aver parlato con i genitori, aveva sporto querela attraverso Avvocati Penalisti.
Viceversa secondo i ragazzi P. era consenziente ed i giorni successivi le avevano inviato degli sms di scuse solo a causa della telefonata minacciosa ricevuta e non certo perché ammettessero la violenza.
Tribunale di Rovigo: imputati assolti
Il Tribunale di Rovigo con sentenza del 30 gennaio 2006, aveva assolto gli imputati, rilevando contraddizioni, rispetto ai fatti denunciati, nei seguenti elementi: la ragazza non risultava essere astemia, essa non aveva narrato né all’amico né ai genitori l’episodio dei massaggi, all’esame tecnico sui suoi pantaloni non erano state riscontrate tracce di liquido organico, successivamente al fatto secondo alcuni testi aveva anche fatto uno scherzo agli imputati.
Corte di Appello di Venezia: riforma la sentenza di primo grado
La Corte di Appello di Venezia invece aveva accolto l’impugnazione da parte del Pubblico Ministero, ritenendo rispondente al vero la ricostruzione dei fatti fondata su quanto affermato dalla ragazza, che gli atti sessuali si erano svolti contro il suo consenso.
Infatti, contrariamente al giudice di primo grado, la Corte aveva ritenuto che gli elementi di contraddizione nella narrazione della P., o di contrasto logico nella sua condotta, dovevano ritenersi insussistenti o comunque non tali da renderla inattendibile.
Ricorso per Cassazione: inattendibilità e vizi di motivazione
Gli imputati erano ricorsi in cassazione, adducendo, fra gli altri motivi, vizi di motivazione della sentenza in ordine ad una serie di aspetti.
Anzitutto, per non aver tenuto conto, nella valutazione dell’attendibilità della P.M., della sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare del tribunale per i minorenni, che l’aveva giudicata negativamente, tanto che aveva assolto F. con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Inoltre, quanto alla configurabilità della violenza sessuale di gruppo, poiché la violenza era stata commessa singolarmente dagli imputati e non era stata acquisita alcuna prova di una convergenza di decisioni in proposito.
Infine, con riferimento alla mancata concessione di una riduzione della pena, che si sarebbe dovuta concedere in considerazione della durata temporale limitata degli abusi sessuali, risultante indirettamente dalla ricostruzione dei fatti alla base dello stesso giudicato di assoluzione di F.
Corte di Cassazione: verifica della motivazione
La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi, anzitutto ricordando alcuni principi, della sua stessa giurisprudenza anche a seguito delle innovazioni via via apportate dal legislatore, che devono presiedere il giudizio di legittimità ed in particolare la verifica della correttezza e completezza della motivazione.
In particolare, è preclusa la possibilità di saggiare la tenuta logica della sentenza mediante il raffronto fra il suo apparato argomentativo ed un altro apparato argomentativo mutuato dall’esterno.
Inoltre, il vizio è ravvisabile solo se il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova inesistente o su risultanze probatorie diverse da quelle reali.
Infine, qualora il giudice di appello riformi totalmente la sentenza di primo grado, il primo ha l’obbligo di confutare specificamente gli argomenti a base della decisione del giudice di primo grado, ma la verifica di legittimità può investire solo quella di appello, ossia la valutazione degli elementi probatori rimane affidata esclusivamente all’apprezzamento del giudice di appello.
Proprio applicando tali principi, la Corte ha rilevato, dandone conto puntualmente, che la motivazione della sentenza impugnata era esaustiva nel raffronto con quella di primo grado, essendo state esaminate e confutate tutte le argomentazioni.
In sostanza, con ragionamenti esenti da vizi logici, il giudice di appello aveva dato una diversa valutazione della condotta della persona offesa, tenendo conto delle componenti psicologiche e caratteriali che la avrebbero motivata, individuandone la causa nello stato di malessere e prostrazione che le avrebbero impedito una reazione più decisa.
Ugualmente da tali principi, discende l’irrilevanza della pronuncia di assoluzione riguardante il minorenne.
Forza intimidatoria del gruppo
Quanto alla contestazione della sussistenza del reato di violenza sessuale di gruppo, la Corte ha affermato che nella violenza sessuale di gruppo, assume rilevanza la forza intimidatoria e l’efficacia coercitiva esercitata sulla vittima degli abusi da una pluralità di persone, mentre non rileva che gli atti sessuali siano commessi singolarmente, essendo sufficiente la consapevolezza del contesto in cui si pone in essere la condotta e cioè unitamente agli altri, né occorre che vi sia stato un accordo preventivo per la configurazione del reato.
Infine, la Suprema Corte ha richiamato i propri precedenti in ordine alla incompatibilità con la violenza sessuale di gruppo della diminuente per i casi di minore gravità prevista per i reati di violenza sessuale.
Disparità di forze e impossibilità di sottrazione
Anzitutto deve osservarsi che la violenza sessuale di gruppo si debba configurare anche laddove gli atti sessuali siano commessi singolarmente, altrimenti il reato si configurerebbe solo nelle ipotesi più aberranti di violenza.
E’ infatti il gruppo in sé, come pluralità di persone, che costituisce un contesto di coercizione rispetto al quale la vittima, per la disparità di forze, non può in alcun modo sottrarsi.
La sentenza è invece apprezzabile perché segna un altro punto a favore di un nuovo corso nella valutazione delle dichiarazioni della parte offesa in questo tipo di delitto particolarmente odioso.
Infatti è ben comprensibile che lo stato psicologico di prostrazione della vittima, può portare ad elementi di non linearità della condotta, ad esempio con iniziali omissioni sullo svolgersi degli avvenimenti, tali però da non inficiare la sua credibilità, a fronte di una situazione nella quale oggettivamente sarebbe irrealistico ipotizzare il suo consenso.
Confidenze rese dalla vittima a terzi
Già la Cassazione con sentenza n. 1818/2011 aveva rilevato che le dichiarazioni della persona offesa, vittima del reato di violenza sessuale, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, in quanto, proprio perché al fatto non assistono testimoni, posso acquisire valore di riscontro esterno anche le confidenze rese dalla vittima a terzi.
La sentenza della Cassazione n. 40443/2006 aveva puntualizzato che integra il delitto di violenza sessuale nonsolo la violenza che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza possibile, realizzando un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta con il compimento di atti idonei a superare la volontà contraria della persona offesa, soprattutto se la condotta criminosa si esplica in un contesto ambientale tale da vanificare ogni possibile reazione della vittima.
Circostanza Attenuante Violenza Sessuale individuale
Che la circostanza attenuante della minore gravità non può essere concessa nell'ipotesi di reato di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609octiesc.p., in quanto trattasi di attenuante specifica prevista soltanto per la violenza sessuale individuale ed essendo, in ogni caso, incompatibile logicamente con la maggiore gravità di una violenza sessuale di gruppo, era già stato affermato da Cass. Pen., sez. III, 12 ottobre 2007, n. 42111.
Anche Cassazione n. 23988/2011 e n. 26369/2011 hanno evidenziato che il concorso di persone nel reato di violenza sessuale è configurabile solo nella forma del concorso morale con l'autore materiale della condotta criminosa ove il concorrente non sia presente sul luogo del delitto, configurandosi diversamente il reato di violenza sessuale di gruppo.
Lesività del reato
In tema è da menzionare anche Cassazione n. 23093/2011, secondo cui icriteri soggettivi di commisurazione della pena non rilevano ai fini dell'ipotesi di minore gravità del reato di violenza sessuale, non rispondendo la mitigazione della pena all'esigenza di adeguamento alla colpevolezza del reo e alle circostanze attinenti alla sua persona ma alla minore lesività del fatto, da rapportare al grado di violazione del bene giuridico della libertà sessuale della vittima.
Successivamente alla sentenza in esame, Cassazione n. 14085/2013 ha ritenuto che in tema di reati sessuali, l'idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima va esaminata non secondo criteri astratti e aprioristici, ma valorizzando in concreto ogni circostanza oggettiva e soggettiva, così che essa può sussistere anche in relazione ad una intimidazione psicologica attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, senza necessità di protrazione nel corso della successiva fase esecutiva.
Cassazione n. 17699/2013 ha ribadito che in tema di reati contro la libertà sessuale, l'attenuante prevista per l'ipotesi di minore gravità non può essere concessa quando risulta commesso il reato di violenza sessuale di gruppo, trattandosi di attenuante specifica relativa alla sola violenza sessuale individuale.
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