Avvocato per Reato di Violenza Sessuale: art. 609 bis c.p.

violenza sessuale reatoIl reato di violenza sessuale è previsto dall’art. 609 – bis del codice penale.

 

La violenza sessuale è una condotta che abbia attitudine ad offendere la libertà sessuale, senza che sia richiesta una particolare azione come la penetrazione. Non è previsto il fine di soddisfazione sessuale del reo com’era con la libidine: potrebbe anche trattarsi, ad esempio, della finalità di umiliare o sottomettere la vittima.


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Specificamente, esso consiste nella condotta di chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità (da ritenersi pubblica, come un pubblico ufficiale, quanto privata, come un datore di lavoro), costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, e nella condotta di chiunque induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi, il colpevole, sostituito ad altra persona.

 

Sesso con Minorenni e Violenza di Gruppo

Nelle norme seguenti sono disciplinati gli atti sessuali con minorenne e la corruzione di minorenne, assimilati in qualche modo alla violenza sessuale.

Infine la violenza sessuale di gruppo è specificamente disciplinata, mediante rinvio, dall’art. 609-octies, che stabilisce che essaconsiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

 

Come evidenziato di seguito a proposito delle pene, la riforma, nonché gli interventi legislativi successivi, come il decreto legge n. 93/2013 convertito dalla legge n. 119/2013 in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere, hanno prestato una attenzione particolare nei confronti dei minori e delle persone in condizioni di inferiorità/soggezione.


Da 5 a 10 anni di reclusione per la violenza sessuale

Per la violenza sessuale l’art. 609 bis prevede la pena della reclusione da cinque a dieci anni e nei casi di minore gravità la diminuzione in misura non eccedente i due terzi.

Aggravanti della pena

L’art. 609 ter prevede però molte circostanze aggravanti.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti sono commessi: nei confronti di persona che non ha compiuto quattordici anni, o con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa, o da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, o su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale, o nei confronti di persona che non ha compiuto sedici anni della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore, o all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa, o nei confronti di donna in stato di gravidanza, o nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza, o se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività, o se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

 

Violenza su Minore di dieci anni: da 7 a 14 anni

La pena è poi della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto dieci anni.

Per la violenza sessuale di gruppo l’art. 609 octies stabilisce invece, ovviamente, una pena più grave: la reclusione da sei a dodici anni, aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti sopra riportate.

 

Tuttavia la pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato o per chi sia stato determinato a commettere il reato da chi esercita autorità, direzione o vigilanza o dal genitore (nel caso di minore) o, infine, sia stato indotto da altri e si tratti di persona in stato di infermità o deficienza psichica.

 

Pene Accessorie

L’art. 609-nonies prevede poi una serie di pene accessorie ed altri effetti penali.

La condanna, così come l'applicazione della pena su richiesta (ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale), per la violenza sessuale anche di gruppo comporta: la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa; l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; infine, la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

 

Pene Accessorie per Insegnanti e Professori

 

Se il delitto è commesso nei confronti di minorenne, si aggiunge l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Avvertimenti sul lavoro come Misure Cautelari

 

La condanna nelle ipotesi aggravate comporta inoltre, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione di misure di sicurezza personali: l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.

 

La violazione di tali misure di sicurezza comporta la pena della reclusione fino a tre anni.

 

Infine, l’art. 609 duodecies, inserito da ultimo dal d.lgs. n. 39/2014, per la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, stabilisce l’ulteriore aggravante per la violenza, anche di gruppo, dell’aumento della pena in misura non eccedente la metà nei casi di utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

Querela e Denuncia della violenza sessuale

 

Il delitto di violenza sessuale, anche di gruppo, è punibile a querela della persona offesa ed il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

Da evidenziare che la querela proposta è irrevocabile, da ritenersi per sottrarre la vittima ad intimidazioni.

Rivolgersi ad un Avvocato Penalista di Roma per farsi assistere nella denuncia.

 

Procedimento d’ufficio

 

Si procede tuttavia d'ufficio in una serie di ipotesi, che in parte si sovrappongono in quanto dovute a successivi interventi normativi: se il fatto è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto diciotto anni, nonché se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza, ancora se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni, o se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio, o infine se il fatto è commesso nei confronti di persona minore di dieci anni.

 

Costrizione e induzione all’atto sessuale

 

Per quanto riguarda la violenza sessuale, sono due le condotte considerate dal legislatore: sia la costrizione che l’induzione, a subire o commettere un atto sessuale. Infatti ambedue le condotte minano il consenso della persona.

 

La costrizione si avvale non solo della violenza, ma anche della minaccia o dell’abuso di autorità.

Invece l’induzione, che può consistere nella persuasione come nella sopraffazione,  riguarda l’abuso di condizioni di minorità, anche solo fisica, o l’inganno per sostituzione di persona (da intendersi, per essersi l’agente fatto credere altra persona, anche nel senso della qualifica, ad esempio medico).

Quanto alla violenza sessuale di gruppo, ricorrono le medesime tipologie con la partecipazione da parte di più persone, fermo che, come puntualizzato dalla Suprema Corte nella decisione n. 24809/2011, gli atti sessuali possono anche essere posti in essere singolarmente, rilevando, ai fini intimidatori, la presenza della pluralità di persone.

 

 

Donne e Minori i più colpiti

Purtroppo trattasi di un reato molto ricorrente, che colpisce le donne e i minori, nei più svariati contesti, soprattutto familiari.

Oltre tutto, a differenza di altri, reati, è noto che quelli di violenza sessuale che arrivano all’esame delle corti di giustizia sono una minoranza rispetto all’effettiva estensione del fenomeno, trattandosi di vicende assai delicate la cui pubblicità provoca, in ogni caso, ulteriore disagio alle vittime.

 

Violenza Sessuale a Roma 

 

Tra i tanti casi tristemente famosi, si ricorda quello di violenza sessuale di gruppo avvenuto alla fine degli anni Settanta da parte di tre giovani del quartiere Parioli di Roma (ossia della c.d. Roma bene) che seviziarono per giorni due giovani donne in una villa al Circeo, di cui una sola si salvò la vita; dei tre uomini, solo uno ha scontato interamente la pena, un altro (Ghira) fuggì all’estero ed il terzo (Izzo), scontata la pena, ha ucciso nuovamente due donne.

 

Pedofilia nella chiesa e negli oratori

 

Negli ultimi anni, la violenza sessuale è stata sulle cronache soprattutto con riferimento ai minori per i casi di pedofilia, che hanno destato grandissimo scandalo, ad opera di preti cattolici, con enorme ripercussione per la Chiesa e cause civili di risarcimento.

 

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