Avvocato Reato di Terrorismo Internazionale
Gli articoli 270 bis, quater e quater 1 del codice penale, modificati dal d.l. 7/2015, convertito dalla l. 43/2015, puniscono il terrorismo.
La prima delle norme punisce la condotta di chi si associa e partecipa ad una associazione con fini terroristici o addirittura costituisce e finanzia tale tipologia di aggregazione del tutto anticostituzionale (art. 18 Cost.).
Gli altri due articoli prevedono invece una sanzione per chi si arruola o arruola soggetti per compiere attività di terrorismo ovvero organizza viaggi per consentire lo spostamento dei miliziani nelle zone teatro di guerra.
Inserite all’interno del libro II, titolo I c.p., secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario le norme in questione tutelano la personalità dello Stato intesa nel senso di libertà dell’organizzazione e del rispetto dei principi democratici dell’ordinamento strettamente italiano.
Contrapposta tesi ritiene al contrario che beni giuridici tutelati siano non solo la vita e l’incolumità delle vittime ma anche la libertà di autodeterminazione degli Stati esteri e delle organizzazioni internazionali, rinvenendo nelle norme una natura plurioffensiva. Ne consegue che soltanto per la prima tesi qualora gli atti contraius, benché rivolti contro uno Stato estero, non ledono direttamente l’ordine nazionale, sono al di fuori del bene giuridico protetto e viene meno l’elemento costitutivo dei reati.
Associazione con finalità di terrorismo
I delitti di terrorismo possono essere commessi da chiunque, a prescindere dalla qualifica soggettiva dell’autore e dal rapporto intercorrente tra questi il soggetto passivo o la cosa. Si tratta perciò di reati comuni e l’elemento soggettivo consiste nel dolo specifico, in cui l’agente si rappresenta e vuole oltre l’evento generico dei singoli reati, anche la finalità di terroristica.
Per questo l’assistenza di un avvocato potrebbe far decadere l’accusa di terrorismo, con la conseguenza di una diminuzione notevole di pena.
Articolo 270 bis: promozione atti di violenza
L’art. 270 bis riportala sanzione della condotta di colui che “promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia” o anche solo partecipa ad “associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”.
Dalla lettura della norma emerge come il legislatore abbia voluto anticipare la tutela del bene giuridico alla semplice creazione o partecipazione alla associazione terroristica finalizzata al compimento di determinati atti, indipendentemente dal compimento effettivo degli stessi.
Non si tratta di punire il semplice accordo di commettere reati (che se non perpetrati lascia impuniti gli agenti, art. 115 c.p) bensì di contrastare e prevenire il mero pericolo della verificazione di eventi ritenuti iuris et de iure gravi.
Reato di Pericolo di eversione
Si è in presenza dunque di un delitto di pericolo presunto e l’associazione sottostante fuoriesce dai confini dell’art. 18 Cost., perché persegue finalità di terrorismo, ossia di incutere terrore nella collettività con azioni miranti a indebolire la fiducia nell’ordinamento e di eversione, con l’obiettivo di sovvertire l’ordinamento costituzionale e di travolgere l’assetto democratico dello Stato.
L’organizzazione che lascia presumere il pericolo dell’evento deve però possedere determinati requisiti, tali da renderla idonea allo scopo.
Stabile Organizzazione e Cellule terroristiche
Senz’altro è punibile una struttura stabile, organizzata ed effettiva, capace di rendere almeno possibile l’attuazione dei reati.
Ciò tuttavia non esclude l’incriminazione di strutture più rudimentali, laddove l’esecuzione degli atti criminosi posti in essere dal gruppo, anche nell’arco di un breve tempo, dimostri la capacità dello stesso di operare funzionalmente ai fini prefissati.
La mancanza di uno schema predefinito e l’accertamento di volta in volta adoperato sulla pericolosità legale di un’associazione, determina che organizzazioni di tipo “cellulare” sono potenzialmente idonee al perseguimento dello scopo sovversivo, ancorché gli adepti operino a distanza o in tempi diversi. Pertanto anche una struttura a rete, propria dell’associazione di matrice islamica, può essere in grado di mettere in relazione soggetti assimilati da un comune progetto politico- militare, che funge a catalizzare l’affectio societatise costituisce lo scopo sociale del sodalizio.
Articolo 270 quater: Arruolamento
L’art. 270 quater punisce chi, “arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale”, prevedendo, in seguito alla recente modifica una pena inferiore per la persona arruolata (art. 270 quater, 2° comma).
La norma, che si applica fuori dei casi di cui all’art. 270 bis, prevede una clausola di riserva rispetto a quest’ultima disposizione, risolvendo a monte le ipotesi di concorso apparente di norme. Per evitare la violazione di uno dei principi cardine del nostro ordinamento, ossia quello del ne bis in idem, lo stesso legislatore ha previamente disposto che la condotta dell’arruolamento sia punita in via autonoma, solamente quando non si possa far confluire la stessa nell’art. 270 bis c.p.
Pertanto, se per arruolamento s'intende l'ingaggio di armati o l'inserimento degli stessi in una struttura militare per il compimento di atti di violenza o sabotaggio di servizi pubblici essenziali e questa strutturapresenta i caratteri dell’organizzazione-associazione come sopra intesi, ricorre l’art. 270 bis e non il quater.
Finanziamento del terrorismo: art. 270 quater 1
Il d.l. 7/2015 ha infine introdotto una nuova disposizione, l’art. 270 quater 1 che, “fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater”, punisce chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies.
Queste ultime sono “le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.
Da 7 a 15 anni di reclusione e confisca dei beni
Le sanzioni predisposte per i delitti in questione sono diverse a seconda della condotta specifica posta in essere. Ai sensi dell’art. 270 bis, chi integra la condotta del primo comma può subire la pena della reclusione da sette a quindici anni; pene più miti sono applicabili al semplice partecipe.
Inoltre si sancisce che nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la misura di sicurezza patrimoniale della confisca, ossia del sequestro delle “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.
Anche l’art. 270 quater prevede la reclusione da sette a quindici anni e assicura, con il nuovo 2° comma, anche la punibilità del soggetto arruolato, sia pure con un quadro edittale più mite rispetto a quello previsto per l'arruolatore.
La reclusione da cinque a otto anni è invece prevista per chi organizza viaggi in territorio estero finalizzati a commettere atti di terrorismo ai sensi dell’art. 270 quater 1.
Tutte e tre le ipotesi delittuose comportano la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore, a norma dell’art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015.
Arresto Obbligatorio e Gravi indizi di Colpevolezza
Per i delitti contro la personalità dello Stato, per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, si procede d’ufficio e l’art. 380 c.p.p. comma 2 l.a) consente l’arresto obbligatorio da parte di ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria. Sono inoltre consentiti il fermo, la custodia cautelare in carcere e altre misure cautelari personali.
Espletato il fermo o l’arresto, entro quarantotto ore dall’applicazione della misura il p.m. -qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell’arrestato e del fermato-, ne richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove la misura è stata eseguita. Sussistendone i presupposti il giudice provvede alla convalida con ordinanza, contro la quale il p.m. o l’arrestato possono proporre ricorso per cassazione (art. 391 e 606 c.p.p.).
Se ricorrono le condizioni previste dagli artt. 273, 274 e 275 c.p.p. il giudice può anche disporre una misura cautelare personale, contro la cui ordinanza può essere proposto riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p.
I requisiti per l’applicazione della misura consistono nella sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, esigenze probatorie, pericolo di fuga e pericolosità sociale e la stessa deve essere proporzionata alla natura e al grado del fatto concreto.
Comportamenti infungibili
L’analisi della tipologia dell’illecito riguarda l’elemento oggettivo dei reati. Nell’art. 270 bis vengono in considerazione diverse condotte, suddivise in ruoli di rango primario come quelle di costituzione, organizzazione e direzione,punite più severamente e il ruolo di partecipe, che configura un'autonoma ipotesi di reato.
Appartengono alla prima tipologia le attività con carattere permanente, in cui sono presenti i requisiti della essenzialità e infungibilità, intesi non tanto come continuità, quanto come non facile intercambiabilità della suddetta attività.
Il partecipe è invece colui che aderisce ideologicamente al programma criminoso senza che si sia data esecuzione al programma stesso. Si tratta di un reato a concorso necessario ma è configurabile anche il concorso esterno (art. 210 c.p.), con la conseguenza che sono ricondotte al reato suddetto le condotte realizzate da soggetti che, pur restando estranei alla struttura organizzativa, apportano un concreto contributo eziologicamente rilevante alla conservazione, rafforzamento e conseguimento degli scopi dell’organizzazione criminale, nella consapevolezza delle finalità perseguite dalla associazione.
Concentrazione e determinazione Antisociale
Secondo le linee guida di noti psicologi le caratteristiche emotive, cognitive e comportamentali tipiche del terrorista sono idoneità e capacità concreta di eseguire il compito, forte concentrazione e determinazione, nonché freddezza e lucidità nell’affrontare situazioni nuove e mancanza di empatia. A queste caratteristiche basilari, alcune delle quali proprie dell’ “antisociale” o del “narcisista”, va aggiunta la capacità di contrastare l’istinto primordiale alla sopravvivenza e rinunciare alla propria vita pur di portare avanti il proprio scopo.
Ideologia ed economia
Il fine terroristico può essere portato a termine per diverse motivi. Il più delle volte sono genuinamente ideologici: il soggetto cresce in un certo ambiente e sviluppa una forte convinzione e personalità che lo conduce a porre in essere i propri obiettivi ad ogni costo; altre volte si è spinti ad agire per un forte senso di attaccamento alla patria intesa in senso lato e in generale al concetto di appartenenza ad una Nazione.
Altre motivazioni riguardano il guadagno economico in quanto le organizzazioni spesso pagano gli adepti per compiere gli atti terroristici programmati, miranti a creare disordini nella popolazione e a livello istituzionale.
Casistica
Considerando la capacità delle varie organizzazioni di realizzare gli obiettivi prefissati possiamo citare alcune tra le più importanti: il gruppo islamico armato in Algeria, L'armata islamica di Aden-Abyan nello Yemen, i Talebani Takrit nel Pakistan e i Talebani in Afghanistan, Hamas, Al Quaeda e lo Stato Islamico in Iraq.
Combattenti Jihad all’estero
Alcuni casi giurisprudenziali hanno rinnovato il concetto di associazionismo rintracciandolo anche nelle cellule distaccate, operanti però per un unico fine e in momenti differenti. In un caso la Corte di Cassazione (sent. n. 31389/2008) ha ritenuto integrato il delitto di cui all’art. 270 bis essendo emersi i collegamenti degli imputati con una associazione di natura terroristica che aveva posto in essere azioni di chiaro stampo terroristico nel Kurdistan ed il dolo specifico della finalità terroristica dal materiale documentale sequestrato agli imputati e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche.
Con sent. n. 46308/2012, allo stesso modo, è stata ritenuta sussistente la prova dell’operatività di una cellula e della sua funzionalità al perseguimento della finalità di terrorismo internazionale sulla base dell’attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al martirio di nuovi adepti, da inviare all’occorrenza nelle zone teatro di guerra e della raccolta di denaro destinato al sostegno economico dei combattenti del “Jihad” all’estero.