Contraffazione e Frode di prodotti alimentari - Art. 517 quater CP
La contraffazione e la frode nel settore dei prodotti alimentari ex art. 517 quater del Codice Penale, è un delitto contro l’industria ed il commercio.
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Tra le misure introdotte da ultimo dalla L. 23/07/2009, n. 99, volte anche a rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale, vi è il nuovo articolo 517 quater c.p. che sanziona chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.
E’ ugualmente punito, ai sensi del secondo comma, colui che, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o ponga in vendita i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
I delitti previsti da questa norma sono punibili a condizione che siano state osservate le disposizioni delle leggi interne, dei Regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Un’attenta disamina della fattispecie delittuosa di cui al comma secondo dell’art. 517 quater (introduzione nel territorio dello Stato di prodotti agroalimentari manomessi nel marchio) evidenzia come il legislatore prenda in considerazione soltanto la condotta della contraffazione e non anche quella dell’alterazione.
In ogni caso, è indubbio che, nell’ipotesi incriminatrice del predetto secondo comma, si presupponga sempre la consapevolezza da parte del reo della precedente contraffazione ad opera di altro soggetto nonché la consapevolezza della provenienza della merce da un pregresso episodio delittuoso.
A questo reato viene applicata la disciplina della confisca obbligatoria e per equivalente di cui all’articolo 474 bis c.p.
E’ altresì prevista l’applicazione della circostanza aggravante ex articolo 474 ter comma 2 c.p., concernente la commissione del delitto in modo sistematico o attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate.
Risulta inoltre configurabile la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’articolo 517 quinquies c.p. relativa alla collaborazione con attività di polizia o giudiziaria.
Infine, la norma sancisce l’applicabilità della disposizione dell’articolo 517 bis c.p., 2 comma, che prevede due misure interdittive, irrogabili alternativamente dal giudice che pronunci sentenza di condanna per il delitto di cui all’articolo 517 quater, qualora venga riscontrata rilevante gravità ovvero recidiva specifica: la temporanea chiusura dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso ovvero la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente lo sviluppo dell’attività commerciale nello stabilimento o nell’esercizio stesso.
Il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è da individuare nella tutela della generalità dei consumatori da condotte ingannevoli e fraudolente circa la provenienza di prodotti agroalimentari particolarmente qualificati, in quanto soggetti a specifica disciplina in ordine alla loro origine geografica.
Tenuto conto della collocazione sistematica, il reato pare avere natura plurioffensiva, è posto a tutela sia dell’interesse generale alla protezione della traditional knowledge agroalimentare, sia dello specifico interesse del produttore del bene.
Il delitto di cui al primo comma della disposizione in esame, è punito a titolo di dolo generico; il delitto di cui all’articolo 517 quater c.p., secondo comma, è invece punito a titolo di dolo specifico, essendo richiesto che il soggetto abbia agito al fine di trarre profitto dall’introduzione nello Stato o dalla messa in circolazione del bene.
Reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20 mila euro
La pena prevista per il reato ex articolo 517 quater c.p., è rappresentata dalla reclusione fino a due anni e dalla multa fino ad € 20.000.
Per espressa previsione legislativa, al delitto in parola si applicano, altresì, l’articolo 474 bis c.p. e 474 ter comma 2.
In particolare, il 474 bis c.p., prevede la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto. Qualora poi non sia possibile eseguire tale provvedimento di confisca, il giudice ordina la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.
Il 474 ter comma 2 c.p., invece, descrive un’aggravante che importa la pena della reclusione fino a 3 anni e della multa fino ad € 30.000 qualora un soggetto detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione al fine di trarne profitto, prodotti con marchi o altri segni distintivi nazionali o esteri contraffatti.
Denuncia per Alterazione dell'origine in etichetta
Il reato di cui parliamo, rientra tra quelli per i quali è prevista, secondo il codice di procedura penale, una procedibilità d’ufficio.
Pertanto, non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione a procedere ma l’azione penale è esercitata d’ufficio.
Da ciò si ricava che il Pubblico Ministero non è vincolato nella sua azione all’iniziativa di altri soggetti, è sufficiente che egli rilevi l’esistenza di un fatto storico previsto dalla legge come reato o anche solo la semplice notizia di.
Ovviamente, il privato cittadino che riscontri elementi di fatto integranti l’ipotesi delittuosa, ben potrà presentare denuncia querela all’autorità giudiziaria, fornendo le informazioni necessarie a circoscrivere il fatto, quali, a titolo di esempio:
- l’indicazione dell’azienda produttrice del prodotto contenente l’etichetta contraffatta;
- la descrizione e presentazione della predetta etichetta;
- il luogo di produzione e di eventuale distribuzione dell’alimento, nonché l’indicazione di ogni altro elemento in grado di sostenere adeguatamente l’accusa.
Alterazione indizazioni geografiche
Il reato di cui all’articolo 517 quater c.p., può realizzarsi attraverso due differenti condotte descritte nei commi 1 e 2.
Il primo comma della norma considera le condotte di contraffazione o alterazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Vediamo, nello specifico, cosa si intende per contraffazione ed alterazione.
La contraffazione, in generale in ambito agroalimentare, consiste nel formare ex novo un alimento che abbia la sola apparenza della genuinità, essendo invece prodotto con sostanze diverse per qualità o quantità da quelle che normalmente concorrono a formarlo.
L’alterazione indica una modificazione rispetto a quanto indicato in origine.
La disposizione penale in commento, tratta, però, unicamente della contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine, non del prodotto in sé: una vera e propria falsificazione sull’origine e provenienza del bene.
Pertanto, quanto all’oggetto di queste condotte, si deve fare riferimento alle indicazioni fornite dall’articolo 2 del Regolamento CE 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.
Secondo la normativa comunitaria, per denominazione d’origine, si deve intendere “il nome di una regione, di un luogo determinato o in casi eccezionali di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: originario, appunto, di tale regione, di tale luogo o di tale paese, la cui qualità o caratteristiche sono dovute unicamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata”
Per indicazione geografica, invece, si deve intendere “il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare come originario di tale regione, di tale luogo o di tale paese e del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione, trasformazione, elaborazione, avvengono in quella zona geografica”
Il secondo comma dell’articolo 517 quater, indentifica un’altra modalità di possibile realizzazione dell’illecito: oggetto è sempre il prodotto indicato al primo comma, ciò che viene punita, però, è l’introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, la vendita con offerta ai consumatori o la circolazione della merce.
Tradizione culinaria Italiana: mozzarella, prosciutto e olio
Se pensiamo all’importante tradizione culinaria ed agroalimentare del nostro Paese, ci rendiamo immediatamente conto di quanto possa esser vasta la casistica del reato in parola.
Sicuramente, tra i prodotti maggiormente colpiti dal reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine, rientrano, per citarne alcuni, il Prosciutto di Parma, la mozzarella di bufala Campana e l’olio extravergine di oliva.
Vi è da dire, però, che in tema di ricorrenza nella quotidianità, il reato di apposizione di un dato falso sull’alimento o sulla sua confezione, ovvero dell’abusiva riproduzione del brevetto, risulta maggiormente diffuso all’estero ed è proprio in territorio straniero che ha comportato lo sviluppo del mercato imitativo dell’Italian Sounding; questo fenomeno consiste appunto nell’utilizzazione di etichette o di altri simboli o colori o figure sull’imballaggio che evochino l’italianità dei luoghi di origine della materia prima, del marchio, della ricetta o del processo di trasformazione di tutti i prodotti primari fabbricati, in realtà, all’estero.
In prima linea, a realizzare tali prodotti che recano nomi di marchi che suonano italiani ma che sono stati realizzati altrove, troviamo gli USA, America Latina ed Australia.
Acqua e Farina
Di casi famosi, in tema di contraffazione e frode alimentare, ne conosciamo esempi eclatanti sin dall’antichità.
A Roma, nel periodo medioevale, vi era un papa che era solito controllare la genuinità della farina venduta dai commercianti del centro città, mischiando la polvere con dell’acqua.
Nel caso in cui una parte della farina andava subito a fondo mentre un’altra restava a galla, senza perder troppo tempo, faceva tagliare la testa al fornaio che in un sol colpo veniva accusato, giudicato colpevole e condannato per aver aggiunto gesso alla farina.
Era questa, infatti, una diffusissima modalità frode alimentare.
Mozzarelle Blu
Se ciò è quanto accadeva nell’antichità, oggi, tra i casi più tristemente famosi, ricordiamo quello delle "mozzarelle blu"; mozzarelle che, all’apertura della confezione, assumevano una colorazione bluastra a causa della presenza dello Pseudomonas fluorescens, un microrganismo gram-negativo che in ambienti con carenza di ferro produce un pigmento solubile fluorescente chiamato fluoresceina.
Dopo la mozzarella, è arrivato il momento delle c.d “capesante al cadmio” nella zona di Chioggia (Venezia).
Le capesante in questione presentavano tracce di cadmio in percentuale piuttosto alta e questo perché molluschi venivano solitamente pescati in acque vietate e successivamente venduti come se provenienti da acque sane. Una frode, questa, messa in atto da 10 pescherecci chioggiotti e scoperta quando i prodotti erano ormai già arrivati sulle tavole dei consumatori.
Organizzazioni criminali
Trattandosi di reato comune, autore dell’illecito, come richiamato dalla stessa disposizione, può essere “chiunque”.
In ogni caso, l’agente è più diffusamente identificabile nell’imprenditore commerciale e/o nei soggetti che ruotano intorno ad esso.
Si passa dunque dal singolo commerciante al mercato contadino, a vere e proprie organizzazioni criminali che si occupano sia di falsificazione, adulterazione o sofisticazione dell’alimento, sia di contraffazione del marchio, indicazione geografica o denominazione di origine.
Si pensi ai traffici internazionali di olio extra vergine d'oliva, di cui si è occupato tra l'altro anche il collega Avvocato Alessandro Buccilli con Studio in Roma, e che ringraziamo per la sempre proficua collaborazione.
Maggiorazione del profitto e diminuzione della qualità
Analizzando le motivazioni che inducono il soggetto attivo a porre in essere il comportamento integrante il reato, in primo piano incontriamo la facile possibilità di ottenere ricavi economici consegnando beni che solo in apparenza riproducono le aspettative del consumatore.
L’inganno è semplice ed il guadagno è assicurato: si pensi che un prodotto contraffatto è di qualità e costo inferiore di almeno 1/3 rispetto all’originale.
Oltretutto, l’agente gode di ben due canali di vendita per raddoppiare ed incrementare il profitto: il circuito clandestino, organizzato, per definizione, al di fuori del mercato regolare, ossia per strada, nei mercati pubblici dove i controlli sono scarsissimi e facilmente eludibili, o via internet; il circuito commerciale, ed in questo caso si tratta proprio dei canali di vendita dei prodotti originali. E’ qui, infatti, che i prodotti contraffatti vengono posti accanto a quelli genuini.
In questo canale i rischi per i consumatori sono maggiori proprio in considerazione dell’indice di affidabilità di cui lo stesso gode: si pensi al supermercato.
Altro movente comune dietro la contraffazione di indicazione geografica e denominazione di origine, questa volta soprattutto in campo ittico, è la volontà di assicurare sempre la presenza sul mercato delle specie fortemente richieste dai consumatori.
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