Abuso Edilizio di necessità e condanna per ignoranza della legge

Nell’ipotesi in cui si compia un intervento edilizio che necessiti di autorizzazione, seppur di impatto minimo, non si può addure come giustificazione il non aver avuto conoscenza della necessità del permesso di costruire quando non ci si è attivati con le dovute richieste all’ufficio competente.

La pena prevista per chi esegue dei lavori in totale difformità o assenza del permesso di costruire, o li prosegue nonostante l’ordine di sospensione, è quella dell’arresto fino a due anni e dell’ammenda da euro 5.164 a euro 51.645.

Abuso di Necessità

Al giorno d’oggi una delle difficoltà maggiori con le quali si deve fare i conti è l’assenza di spazio.

Viviamo in appartamenti dal taglio di 50 mq (quando va bene), con mutui che superano i venti anni, con interessi altissimi. Non c’è nulla di più complicato dell’acquisto di un immobile, che sia una casa, un garage o un box.

A ciò alcuni pongono rimedio in un modo: superando la miriade di barriere burocratiche che impediscono a chi ha un terreno di procedere alla costruzione ed eseguire i lavori per conto proprio, agendo nell’illegalità, sopportando il rischio di un processo penale e di una condanna solo per avere un fabbricato da utilizzare a fini abitativi o per altri scopi.

A volte le opere c.d. abusive rappresentano una necessità (abuso di necessità), un modo per difendersi da quella rete in cui talora, nel nostro ordinamento, ci sentiamo intrappolati.

Altre volte però il ricorso all’illegalità non è dettato da alcun nobile scopo, da nessuna lotta ideologica ma semplicemente dalla voglia di acquisire il prima possibile un beneficio cui non abbiamo diritto, in spregio alle norme poste a tutela del paesaggio, dell’ambiente e della nostra stessa sicurezza.

Altre volte ancora, agiamo con superficialità, nella convinzione che l’applicazione delle regole non ci riguardi, non abbia a che fare con ciò che dobbiamo realizzare; compiamo azioni nella totale noncuranza, senza sentire il bisogno quantomeno di informarci su come è necessario muoversi.

Quest’ultima ipotesi è quella che più da vicino ha riguardato un uomo siciliano, il quale, proprietario di un terreno molto vasto, ha pensato di realizzare su una piccola porzione di esso un gettata di cemento che consentisse la manovra per i veicoli, nonché la sosta per gli stessi.

Ad una prima occhiata sembrerebbe un intervento di poco conto, in fondo a chi importa se si crea una pavimentazione cementizia per una superficie di poco più di 700 mq, quando il terreno è almeno dieci volte più grande.

E poi, era già stata costruita una recinzione che avrebbe perimetrato il luogo di sosta delle vetture, senza che si fosse resa necessaria alcuna concessione edilizia.

Può capitare che per pura ignoranza, o per malafede, si ritenga di poter fare nel proprio fondo ciò che si vuole.

Ma non è così. Ogni intervento che presupponga l’utilizzo del cemento costituisce un opera di forte impatto ambientale, che segnerà in via permanente un territorio, lo altererà sino a snaturarne l’originale configurazione, con il rischio di non poter più tornare indietro.

L’imputato lo ha imparato sulla sua pelle; dopo gli accertamenti eseguiti sulle opere da lui realizzate è stato tratto a processo innanzi al Tribunale Penale, che ha pronunciato una condanna nei suoi confronti.

Abuso Edilizio - Manufatto senza permesso di costruire

Avverso la sentenza che lo condannava per l’abuso perpetrato, l’imputato proponeva dapprima appello, innanzi alla Corte d’appello di Caltanissetta, la quale con pronuncia del 18 luglio 2013, depositata l’8 ottobre 2013, modificava solo parzialmente la sentenza del Tribunale di Gela del 9 ottobre 2012, confermando la condanna ma riduceva la pena a mesi 1 di arresto ed euro 5.000,00 di ammenda.

L’uomo siciliano, mediante il suo difensore di fiducia, impugnava la sentenza della Corte territoriale innanzi alla Corte di Cassazione.

Il ricorrente deduceva due motivi di gravame.

Con il primo motivo lamentava l’erronea applicazione dell’art. 44 comma 1 lett. b) del d.P.R. 380/2001, il quale prevede una sanzione penale proprio nel caso in cui si compiano delle opere che modifichino lo stato del fondo senza il relativo permesso di costruire.

A sostegno della tesi difensiva veniva osservato come l’intervento eseguito consistesse solamente nella pavimentazione con conglomerato cementizio battuto di una piccolissima parte di terreno, uguale a mq 750, la quale non determinava in alcun modo la variazione del fondo, né ne alterava la destinazione agricola; infatti, lo scopo perseguito dall’autore del lavori non era quello di ottenere dei manufatti abitabili, o comunque destinabili ad area di parcheggio, ma solamente quello di ricavare uno spiazzo utile per la manovra e la sosta dei mezzi, peraltro in una porzione piccolissima del terreno, pari al 9,55%.

Con il secondo motivo di gravame si lamentava altresì l’erronea e falsa applicazione dell’art. 47 c.p. in materia di errore sul fatto che esclude la punibilità dell’agente, sottolineandosi come la Corte d’appello di Caltanissetta non avesse valutato la buona fede del ricorrente, il quale non aveva indubitabilmente conoscenza del reato che si accingeva a commettere, anzi, era stato tratto in errore circa la liceità del suo intervento dal provvedimento del Comune che aveva autorizzato la recinzione della superficie relativa alla pavimentazione in oggetto.

L’amministrazione aveva infatti comunicato all’autore dei lavori la non necessità del permesso a costruire per la realizzazione della recinzione, ragion per cui egli aveva ritenuto che anche per il conglomerato cementizio effettuato non occorresse permesso a costruire, sicché il ricorrente avrebbe avuto una erronea percezione della realtà, ingenerata dalla comunicazione del Comune, costituente errore sul fatto idoneo ad escludere la punibilità ex art. 47 c.p.

Errore sul fatto del permesso di costruire

Il ricorso presentato dall’uomo è stato ritenuto dalla Suprema Corte inammissibile per manifesta infondatezza.

In primo luogo, il Collegio ha osservato come fossero da considerarsi corrette le osservazioni effettuate dalla Corte territoriale in ordine all’impatto dell’opera realizzata. E infatti, è stato ribadito che non importa che la pavimentazione riguardasse soltanto una parte del fondo, anche se molto piccola, in quanto a rilevare è la trasformazione urbanistica del territorio che tale opera comporta e, come tale, l’obbligo di essere autorizzata con relativo permesso a costruire che questa necessita.

È invero pacifico che per la realizzazione di una pavimentazione in cemento armato è indispensabile il titolo abilitativo massimo, ossia il permesso a costruire, a nulla rilevando la pretesa esiguità dell’intervento rispetto all’estensione complessiva del terreno.

Del resto, già in passato la Corte di Cassazione aveva avuto modo di pronunciarsi sulla qualificazione ti tale tipologia di opere, affermando che le attività di pavimentazione di un suolo con l’impiego di conglomerato cementizio importano una modificazione dello stato dei luoghi che richiede la concessione edilizia.

Nemmeno poteva validamente farsi riferimento alla comunicazione relativa alla costruzione della recinzione, poiché il ricorrente, benchè avesse segnalato la costruzione di palizzata di conci in tufo, aveva poi realizzato un muretto in cemento armato, violando anche in questo caso la normativa edilizia. Ne consegue che le posizioni della difesa in ordine al primo motivo di censura sono state ritenute del tutto infondate.

Per di più, anche il secondo motivo di impugnazione, relativo all’errore sul fatto che esclude la punibilità, è stato ritenuto inammissibile.

Si è osservato che detto errore non poteva essere utilmente invocato nel caso di specie, in quanto la comunicazione del Comune, da cui sarebbe derivato il convincimento del ricorrente per cui non occorreva il permesso di costruire, non costituiva un’erronea comunicazione in cui per mero errore si dava un’informazione scorretta, ma riguardava l’autorizzazione ad eseguire la sola recinzione, indi per cui l’uomo non poteva trarre alcuna arbitraria conclusione in ordine alla pavimentazione, trattandosi di opera diversa, con conseguente esclusione dell’invocata buona fede.

L'ignoranza non scusa l'errore

Richiamando la celeberrima sentenza della Corte Costituzionale, n. 364 del 1988, con cui si è dichiarata l’illegittimità dell’art. 5 c.p. nella parte in cui non escludeva dalla inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile, la Corte di Cassazione ha evidenziato come, affinchè possa essere eliminata la punibilità dell’agente per errore sul fatto (ossia per non conoscenza della norma penale), è necessario che l’autore dell’illecito abbia comunque fatto tutto il possibile per uniformarsi alla legge e che, pertanto, non possa essergli mosso alcun rimprovero, neppure per superficialità o leggerezza, e che la violazione della norma sia derivata da cause del tutto indipendenti dalla sua volontà.

In altri termini, nel caso in questione, per potersi invocare l’ignoranza scusabile della norma, sarebbe stato necessario che il ricorrente avesse interpellato l’ufficio competente relativamente alle autorizzazioni necessarie per la costruzione della pavimentazione e, solo dopo aver ricevuto un’informazione sbagliata in ordine alla non necessità del permesso di costruire, avesse iniziato i lavori.

In tale caso la comunicazione della pubblica amministrazione avrebbe difatti indotto in errore l’uomo, il quale si sarebbe quindi formato un erroneo convincimento soggettivo con riferimento alla liceità dell’opera.

Tuttavia, il ricorrente non ha fatto nulla di tutto ciò, non premurandosi nemmeno di chiedere chiarimenti all’ufficio competente e affidandosi soltanto ad una comunicazione che peraltro nulla aveva a che fare con l’opera da realizzare.

Per tali ragioni, egli non aveva la possibilità di invocare l’errore scusabile di cui all’art. 47 c.p. e anche detto motivo di censura è stato dalla Corte rigettato con sentenza Cass. Pen., Sez. III, Sentenza 4 settembre 2014, n. 36852.

Errori tecnici non volontari

Molto si è discusso sul famoso brocardo latino ignorantia legis non excusat, sviscerando ogni possibile argomento diretto a trovare un compromesso tra la necessità di assicurare la certa applicazione del diritto e le difficoltà che talvolta si incontrano nel momento in cui si deve navigare nel mare di norme e regolamenti che in cui il nostro ordinamento ci sommerge.

Tuttavia, prescindendo dal riprendere argomenti noti in merito alla non scusabilità dell’ignoranza, in tema di abuso edilizio è fondamentale chiarire come ancor di più non ci si possa permettere di agire prima di pensare.

Non può immaginarsi di porre in essere opere murarie che distruggeranno per sempre la bellezza dei nostri paesaggi.

Forse è vero, i vincoli messi ad ogni azione del cittadino italiano sono troppi, ma, tentando di guardare le cose da un altro punto di vista, è anche vero che abbiamo necessità più di altri stati di tutelare le bellezze delle nostre città, delle nostre campagne.

Anche se, va anche detto che ciò non è di facile attuazione; molto spesso esigenze economiche ci spingono a compiere azioni che non avremmo compiuto se avessimo potuto pagare un affitto o acquistare una casa tutta nostra. Poi vediamo il nostro vicino, o il nostro collega, o un nostro amico che si vanta di aver compiuta questa o quella opera abusiva, o di aver offerto qualcosa a un dipendente comunale per ottenere il relativo permesso.

E allora nasce solo il pensiero di non voler essere gli unici stupidi che, per il rispetto delle regole, conducono una vita di stenti.

Questo paese ci ha insegnato che l’uomo corretto non vince mai.

Cosa prevede la Legge Regionale Lazio n. 12/2025

La nuova legge disciplina un aspetto centrale dell’attività edilizia: le difformità tra progetto approvato e costruzione realizzata.

Prima del 2025, il margine di tolleranza era limitato e fonte di molte controversie.
Oggi, grazie a questa riforma:

  • È prevista una tolleranza fino al 15% delle dimensioni progettuali senza che ciò comporti automaticamente un abuso edilizio.
  • Le difformità contenute entro il 15% non danno luogo a demolizione, sanzioni o revoca di titoli edilizi.
  • Viene introdotto un principio di proporzionalità, che rende più equo il rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni.

Tags: Abusi Edilizi