Incidente mortale sul lavoro in fase di manovre

La morte di un giovane lavoratore ha suscitato molto cordoglio nella comunità in cui viveva. In molti si sono chiesti se poteva essere evitata e se qualcosa poteva essere rimproverato a chi aveva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza delle sue mansioni.

Pioveva a dirotto infatti il giorno in cui il giovane è deceduto, così forte che a malapena si riusciva a guidare.

Eppure il giovane, alle dipendenze di una ditta che raccoglie vetro da riciclare, come faceva ogni giorno da un paio di mesi aveva cominciato a lavorare all’esterno, sotto la pioggia battente.

Egli era un analista che si occupava di verifiche qualitative del vetro raccolto, per discernere quello riciclabile e valutare la qualità del vetro già lavorato.

Fino a qualche tempo prima, sedeva comodamente nella sedia del laboratorio interno ma poi, per chissà quale motivo, l’azienda aveva deciso di trasferire all’esterno queste operazioni.

Dovendo prelevare dei campioni di vetro da sottoporre ad analisi qualitativa, ha predisposto la sua postazione di lavoro, con le provette e i reagenti, immergendosi sulle complicate analisi.

Nello stesso piazzale vengono ammonticchiati tutti i quantitativi di vetro che i camion durante il giorno raccolgono dalle raccolte differenziate, scaricandoli direttamente nello stesso posto dove si trovano a transitare i pedoni come l’analista, i suoi colleghi e gli altri dipendenti.

Oltre ai camion che scaricano materiale, per il piazzale circolano anche gli altri mezzi che trasferiscono il vetro verso l’interno, pronto per essere riciclato e trasformato in una seconda vita.

La sfortuna ha voluto che un autoarticolato che doveva caricare pezzi di vetro, non potesse passare per il piazzale perché ostacolato proprio dal cumulo di materiale sul quale la vittima stava eseguendo le campionature.

Uno degli operai della ditta, ai comandi di una pala meccanica, per favorire il transito del camion si fa avanti per prelevare del materiale e spostarlo dal piazzale ma durante la manovra accidentalmente investe il giovane analista che purtroppo decede sul colpo a causa delle gravi lesioni.

Le indagini partono in automatico a seguito dei rilievi della polizia

Di fronte alla morte di un dipendente, né il datore di lavoro né il responsabile della sicurezza, qualora le due cariche non coincidano, realizzano immediatamente quali potrebbero essere le conseguenze in termini legali. Tuttavia, pur essendo preminente il dolore per la disgrazia, avviene in automatico che la polizia alla quale è stato segnalato l’infortunio mortale, sporga denuncia e cominci le indagini per omicidio colposo.

Ci sono alcuni reati dalla natura particolarmente grave, tra questi l’omicidio colposo, che non attendono l’impulso della parte offesa o dei suoi familiari perché partano le indagini, ma gli organi della giustizia agiscono autonomamente, d’ufficio.

Entrambe le situazioni – quella dei familiari della vittima o quella del datore di lavoro coinvolto – richiedono che gli interessati si rivolgano prontamente all’avvocato che otterrà una copia dei verbali e si accerterà dell’avanzamento delle indagini.

Ove del caso, potrà opporsi all’archiviazione qualora le autorità non ravvisino elementi di responsabilità o predisporre la difesa nel caso invece che le indagini portino a ritenere che siano stati commessi dei reati.

Durante il processo penale, gli imputati hanno facoltà di scegliere le diverse strategie processuali per arrivare alla sentenza più conforme allo svolgimento dei fatti, ma qualora si dovessero ravvisare responsabilità, molto probabilmente la parte offesa – o i suoi familiari – potranno costituirsi parte civile per ottenere in separata sede, davanti al Giudice civile, il ristoro dei danni subiti intentando una causa per il risarcimento.

Datore di lavoro condannato insieme al responsabile della sicurezza

Ed è seguendo questo percorso che il datore di lavoro e il responsabile della sicurezza si sono trovati imputati nel procedimento penale conseguente alle indagini condotte dall’autorità che ha investigato sulla responsabilità dell’accaduto.

Dopo la denuncia di ufficio, in primo grado il Tribunale di Venezia ha condannato entrambi gli imputati per il reato diomicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. La Corte d'appello ha ridimensionato i profili di responsabilità degli imputati e ha ridotto le pene modificando in parte le circostanze del reato.

Ha infatti riconosciuto che era stato prospettato il rischio di far circolare nello stesso piazzale pedoni e autoarticolati. La Corte di Cassazione ha infine disatteso le risultanze del secondo grado, trovandole contraddittorie, e ha annullato la sentenza con rinvio.

Assoluzione per il responsabile della sicurezza: aveva segnalato tutti i rischi

I giudici della Suprema Corte sono partiti dall’assunto che, avvenendo l'attività di campionatura in una zona del piazzale in cui contemporaneamente transitavano mezzi di vario genere, vi era una interferenza tra pedoni e veicoli, in aree di lavoro non segnalate né delimitate e in zone di transito aventi spazi ristretti e numerosi cumuli di materiale stoccato.

Ulteriore elemento, che il legale rappresentante della società e datore di lavoro aveva delegato il Responsabile Prevenzione e Sicurezza alla adozione di misure, però conservando autonomia di spesa e dunque anche il dovere di vigilare sulla complessiva politica della sicurezza nell'azienda. Mentre il Responsabile Prevenzione e Sicurezza esplicava attività in materia di sicurezza aziendale curando la predisposizione di progetti.

Egli era tenuto all’obbligo giuridico di collaborare con il datore di lavoroindividuando i rischi e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli ma la Corte di Appello non ha analizzato se egli abbia commesso violazione di tale obbligo omettendola necessaria segnalazione ai fini della rimozione del rischio connessoall'incontrollata circolazione dei veicoli nel piazzale.

Soprattutto, rimane poco chiaro se il ruolo del Responsabile implichi un autonomo potere di intervento o se si limita alla facoltà di suggerire interventi che poi devono essere posti in essere esclusivamente dal datore di lavoro. Dalle risultanze processuali emerge che nella fattispecie egli avesse elaborato progetti e proposte ma che in assenza di delega alle spese, non fosse investito dell’obbligo di realizzare tali iniziative.

L’elemento che ha indotto i giudici della Cassazione ad annullare la sentenza e rimetterla dinnanzi al Giudice di seconde cure, è il fatto che le risultanze testimoniali erano concordi nel dichiarare che il Responsabile aveva segnalato il rischio al datore di lavoro, esaurendo così le proprie funzioni.

Non gli era passata inosservata la situazione di pericolo che si era venuta a creare nel piazzale, dove da qualche tempo, per via delle mutate politiche aziendali, le operazioni di analisi qualitativa degli elementi si facevano prelevando i campioni direttamente dal materiale accumulato all’esterno e non più nel laboratorio interno allo stabilimento.

Come ci ha spiegato un esperto del settore di incidenti mortali sul lavoro, il collega Avv. Alessandro Buccilli, sebbene il Responsabile condivida con il datore di lavoro l’individuazione delle situazioni di rischio e l’approntamento delle relative soluzioni, è evidente come essere privo della capacità decisionale di spesa, renda le sue mansioni non esecutive arrestando la sua responsabilità alla fase di segnalazione del problema.